32006R0643•Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
32006R0643Regulation5 mag 2006
del 27 aprile 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione 2 stabilisce tra l’altro i limiti e le condizioni di utilizzazione delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti per l’utilizzazione delle sostanze di cui trattasi figurano nell’allegato IV del suddetto regolamento. Nell’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati riportato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono stati aggiunti l’acido L-ascorbico e il dimetildicarbonato e occorre quindi fissare i limiti e le condizioni di utilizzazione relativi a tali sostanze.
(2) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione 3 stabilisce le norme relative alla tenuta dei registri delle entrate e delle uscite e prevede tra l’altro l’indicazione nei registri di alcune delle operazioni effettuate. Date le particolari caratteristiche dell’operazione di aggiunta del dimetildicarbonato ai vini è opportuno che nei registri sia indicata l’utilizzazione di tale sostanza.
(3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 884/2001.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è così modificato:
È inserito il seguente articolo 15 bis : «Articolo 15 bis Dimetildicarbonato L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater , del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.»;
L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis .
All’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:
«— l’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 ( GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3 ).
3 GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56 ).
«ALLEGATO IV Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze (Articolo 5 del presente regolamento) I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti: Sostanze Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d’uve, il mosto d’uve parzialmente fermentato, il mosto d’uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d. Preparati di scorze di lieviti 40 g/hl 40 g/hl Anidride carbonica tenore massimo del vino trattato: 2 g/l Acido L-ascorbico 250 mg/l 250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l Acido citrico tenore massimo del vino trattato: 1 g/l Acido metatartarico 100 mg/l Solfato di rame 1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l Carboni per uso enologico 100 g di prodotto secco per hl 100 g di prodotto secco per hl Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio 1 g/l (espresso in sale) 0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio 0,2 g/l (espresso in sale) Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina 0,6 mg/l (espresso in tiamina) 0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti Polivinilpolipirrolidone 80 g/hl 80 g/hl Tartrato di calcio 200 g/hl Fitato di calcio 8 g/hl Lisozima 500 mg/l 500 mg/l Dimetildicarbonato 200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato
Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.
Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.»
«ALLEGATO IX bis Prescrizioni per il dimetildicarbonato (Articolo 15 bis del presente regolamento) CAMPO D’APPLICAZIONE Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili. PRESCRIZIONI — L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento. — Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l. — La dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato. — Il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE. — Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»
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"title": "Commission Regulation (EC) No 643/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes, and Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector",
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