del 27 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 113, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), d) bis ed f), e l’articolo 155,
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili riguardanti le domande di aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies , del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 2 .
(2) L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006, prevede la possibilità di concedere un aiuto per le colture energetiche relativamente alle superfici il cui raccolto forma oggetto di un contratto tra il produttore e il collettore. Occorre pertanto adattare in tal senso le modalità di applicazione dell’aiuto per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004.
(3) Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1973/2004, i prodotti energetici devono essere ottenuti al massimo da un secondo trasformatore. Tuttavia, in relazione al regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari sulle superfici ritirate dalla produzione, l’articolo 156 dello stesso regolamento dispone che i prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore. Dopo due anni di applicazione del regime per le colture energetiche, l’esperienza dimostra l’opportunità di uniformare i due regimi introducendo il terzo trasformatore anche per le colture energetiche. Occorre pertanto modificare in tal senso gli articoli 33, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 1973 /2004.
(4) Occorre definire le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 3 , con particolare riguardo allo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(5) Uno degli obiettivi della riforma del settore dello zucchero introdotta dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 4 , è di potenziare l’orientamento al mercato del settore saccarifero comunitario. È quindi opportuno, al fine di espandere gli sbocchi per i prodotti di questo settore, considerare la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria ammissibili all’aiuto per le colture energetiche e acconsentire che tali prodotti siano coltivati, per scopi diversi dalla produzione di zucchero, sulle superfici ammesse a beneficiare dei diritti di ritiro.
(6) L’articolo 171 quater quaterdecies , paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1973/2004 vieta agli agricoltori di presentare domanda di anticipo sull’aiuto per il tabacco una volta iniziate le consegne. Questa disposizione preclude la presentazione di domande da parte dei produttori di varietà di tabacco precoci. È pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.
(7) In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Slovenia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento, per il luppolo il periodo transitorio si applica soltanto fino al 31 dicembre 2005. La Slovenia sarebbe quindi costretta ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per quel settore e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico, l’articolo 48 bis , paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 5 , prevede che il precedente regime per il luppolo continui ad applicarsi in Slovenia fino al 31 dicembre 2006 e che il regime di pagamento unico venga applicato a tutti i settori interessati a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 795/2004 in modo che le modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo 6 , si applichino in Slovenia fino al 31 dicembre 2006.
(8) In virtù dell’articolo 71, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la Spagna ha proposto una modifica dell’allegato X dello stesso regolamento al fine di aggiungervi le zone svantaggiate delle province di La Coruña e Lugo, situate nella regione autonoma della Galizia, e ha notificato alla Commissione una motivazione circostanziata di tale proposta, nella quale è indicato che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In considerazione di tale motivazione, occorre modificare l’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004 inserendovi le zone in questione.
(9) L’allegato II della decisione C(2004)1439/3 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla superficie minima ammissibile per azienda, alla superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie e alla dotazione finanziaria annuale per l’esercizio 2004 per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, stabilisce la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La cifra corrispondente alla Polonia è stata modificata dalla decisione C(2005)4553 della Commissione, del 25 novembre 2005. Occorre modificare tale cifra anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(10) Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è di 1 976 migliaia di ettari. Tuttavia, la superficie esatta da prendere in considerazione è di 1 955 migliaia di ettari, come stabilito nell’allegato II della decisione C(2004)1439/3. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(11) In seguito ad un riesame della superficie agricola stimata nell’ambito del pagamento unico per superficie in Lituania, conformemente all’articolo 143 ter , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la decisione C(2006)1691 della Commissione, del 26 aprile 2006, ha aumentato la superficie agricola complessiva da 2 288 migliaia di ettari a 2 574 migliaia di ettari. Occorre quindi introdurre tale modifica nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(12) Sul mercato comunitario sono state immesse nuove varietà di tabacco, che devono essere inserite nell’allegato XXV del regolamento (CE) n. 1973/2004.
(13) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere quindi modificato.
(14) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano le campagne di commercializzazione dal 2006 in poi, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2006. Tuttavia, relativamente alla modifica della superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie in Polonia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 2005, dato che ne conseguono pagamenti più elevati per i beneficiari del regime in questione.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue.
- All’articolo 31, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.»
-
Al capitolo 8, il titolo della sezione 6 è sostituito dal seguente: «SEZIONE 6 Obblighi del richiedente, del collettore e del primo trasformatore».
-
L’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Numero di trasformatori I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.»
-
All’articolo 36, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:».
-
All’articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando il primo trasformatore vende o cede ad un secondo o terzo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all’articolo 26, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando il collettore vende o cede al primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro materie prime oggetto di un contratto, si applica il primo comma.»
- Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 142: «Capitolo 15 bis PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 142 bis Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Per quanto riguarda lo specifico regime di pagamento per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano gli articoli 5, 10, da 18 a 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis , 72 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»
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All’articolo 171 quater quaterdecies , paragrafo 5, è soppressa l’ultima frase.
-
All’articolo 172, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: «Inoltre, esso continua ad applicarsi in Slovenia alle domande di pagamenti diretti per il raccolto 2006 in relazione al regolamento (CEE) n. 1696/71 e fino al 31 dicembre 2006 in relazione al regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio . GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7 .» "
- L’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne di commercializzazione che hanno inizio a decorrere dal 1 o gennaio 2006. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 1, punto 23), lettere b) e c), si applicano alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 ( GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32 ).
2 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 ( GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24 ).
3 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).
4 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
5 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 658/2006 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).
6 GU L 75 del 20.3.1999, pag. 20 .
«ALLEGATO XXV CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO di cui all’articolo 171 quater bis I. FLUE-CURED Virginia Virgin D e ibridi derivati Bright Wiślica Virginia SCR IUN Wiktoria Wiecha Wika Wala Wisła Wilia Waleria Watra Wanda Weneda Wenus DH 16 DH 17 Winta Weronika II. LIGHT AIR-CURED Burley Badischer Burley e ibridi derivati Maryland Bursan Bachus Bożek Boruta Tennessee 90 Baca Bocheński Bonus NC 3 Tennessee 86 Tennessee 97 Bazyl Bms 3 III. DARK AIR-CURED Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso Paraguay e ibridi derivati Dragon Vert e ibridi derivati Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre Nijkerk Misionero e ibridi derivati Rio Grande e ibridi derivati Forchheimer Havanna IIc Nostrano del Brenta Resistente 142 Gojano Ibridi di Geudertheimer Beneventano Brasile Selvaggio e varietà simili Burley fermentato Havanna Prezydent Mieszko Milenium Małopolanin Makar Mega IV. FIRE-CURED Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori Salento Kosmos V. SUN-CURED Xanthi-Yaka Perustitza Samsun Erzegovina e varietà simili Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1 Kaba Koulak non classico Tsebelja Mavra VI. BASMAS VII. KATERINI e varietà simili VIII. KABA KOULAK classico Elassona Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata»