dell’8 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1845/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ceco
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione 2 ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 31 185 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento ceco.
(2) Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento ceco sul mercato interno portando la gara permanente a 131 185 tonnellate.
(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1845/2005.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è modificato come segue:
all’articolo 1, il quantitativo « 31 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo « 131 185 tonnellate».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3 .