del 18 maggio 2006
relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/362/PESC del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 24 marzo 2006, il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, ha ritenuto che le elezioni presidenziali del 19 marzo siano state viziate da irregolarità fondamentali e ha condannato l'arresto, effettuato quel giorno dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione per protestare contro il modo in cui erano state condotte le elezioni presidenziali. Il Consiglio europeo ha pertanto deciso di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale.
(2) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti del Presidente Lukashenko, della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e del diritto internazionale dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Tali persone dovrebbero essere soggette al divieto di rilascio del visto e a altre eventuali misure mirate.
(3) La posizione 2006/362/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia individuati a tale scopo.
(4) Poiché le misure suddette rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
(5) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-
«congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
-
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
-
«congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;
-
«territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. Le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.
2. Se l’autorità competente di uno Stato membro, indicata nell’elenco dell’allegato II, stabilisce che lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, onde avere il loro parere preliminare sul progetto di autorizzazione. Due settimane dopo la notizia, detta autorità può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate.
3. L’autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
Articolo 4
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati: a) di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento, purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 8
La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a
b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
— a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità,
— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro,
— a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 18 maggio 2006. Per il Consiglio Il presidente Franz MORAK
1 Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.
Elenco delle persone di cui all'articolo 2
Elenco delle autorità competenti
BELGIO
Per quanto riguarda il congelamento di fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria:
Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. Box 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: + 420 2 2418 2987
fax: + 420 2 2418 4080
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10
GERMANIA
Per quanto riguarda i fondi:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax (49-69) 70 90 97 38 00
Per quanto riguarda le risorse economiche:
ESTONIA
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 6680500
Fax: +372 6680501
GRECIA
SPAGNA
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel (34) 91 209 95 11
Fax (34) 91 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel.: (33) 1 44 74 48 93
Fax: (33) 1 44 74 48 97
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor et de la politique économique
Service des affaires multilatérales et de développement
Sous-direction Multicom
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel.: (33) 1 44 87 72 85
Fax: (33) 1 53 18 96 55
Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tel.: (33) 1 43 17 44 52
Fax: (33) 1 43 17 56 95
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune
Tel.: (33) 1 43 17 45 16
Fax: (33) 1 43 17 45 84
IRLANDA
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
PO Box No 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353) 1 434 4000
Fax. (353) 1 671 6561
Department of Foreign Affairs
Russia, Eastern Europe, Central Asia Section
Political Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. (353) 1 408 21 92
Fax. (353) 1 408 20 43
Department of Enterprise, Trade and Employment
Export Licensing Unit
Block C
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Tel. (353) 1 631 25 34
Fax (353) 1 631 25 62
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
I-00194 Roma
D.G.A.U. — Ufficio IV
Tel. (39) 06 3691 3645
Fax. (39) 06 3691 2335
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 4761 3942
Fax. (39) 06 4761 3032
CIPRO
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Τηλ: +357-22-300600
Φαξ: +357-22-661881
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga, LV 1395
Tel. (371) 7016201
Fax (371) 7828121
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kalpaka bulvārī 6
Rīga, LV 1081
Tel: (371) 7044431
Fax: (371) 7044549
LITUANIA
Security Policy Department
Ministry of Foreign Affairs
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel: (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90
LUSSEMBURGO
Ministère des Affaires Étrangères
Direction des relations économiques internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 23 46
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
UNGHERIA
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
PAESI BASSI
Belastingdienst/Douane Noord
Centrale Dienst In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Tel: 050-523 2600
Fax: 050-523 2183
Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
NL-2500 EE Den Haag
Tel.: (31-70) 342 8997
Fax: (31-70) 342 7984
AUSTRIA
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3,
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20-73 99
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno – Traktatowy
Al. J. CH. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel. (48 22) 523 93 48
Fax (48 22) 523 91 29
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa
Tel. (48 22) 694 59 70
Fax (48 22) 694 54 50
PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351) 21 394 60 72
Fax (351) 21 394 60 73
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n. o 1, C 2. o
P-1100 Lisboa
Tel. (351) 21 882 32 40/47
Fax (351) 21 882 32 49
SLOVENIA
Bank of Slovenia
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministry of Finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tel: +386 (1) 369 66 31
Fax: +386 (1) 369 66 59
Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5249 3048
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 160 05
Fax (358-9) 16 05 57 07
SVEZIA
REGNO UNITO
HM Treasury
Financial Sanctions Unit
Financial Crime Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270-5977
Fax (44-207) 270-5430
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44 207) 601 4309
Per Gibilterra:
Chief Secretary
Government Secretariat
No 6 Convent Place
Gibraltar
Tel. (350) 75707
Fax (350) 5875700
Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:
European Commission
DG External Relations
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP
Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)
e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32 2) 295 55 85/299 11 76
Fax: (32 2) 299 08 73