del 23 maggio 2006
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi 1 , in particolare l’articolo 22, paragrafi 4 e 5,
dopo aver consultato, per le misure di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 304/2003, il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio 3 .
(2) Alla luce del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze 4 , e della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze 5 , adottata nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 6 , occorre aggiungere alcuni dei prodotti chimici interessati nell’elenco dei prodotti chimici contenuto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 304/2003. Nell’inserire tali prodotti chimici negli elenchi occorre inoltre tenere conto del fatto che nessuno dei prodotti chimici di cui trattasi è stato notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi 7 , benché alcuni di essi siano stati identificati e gli Stati membri possano consentirne l’impiego nei suddetti prodotti fino al 1 o settembre 2006 in conformità della loro legislazione nazionale.
(3) Alla luce della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva 8 e tenendo presente che l’endosulfan è stato identificato ma non notificato ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e può quindi essere ancora autorizzato dagli Stati membri fino al 1 o settembre 2006, l’impiego dell’endosulfan è rigorosamente limitato all’utilizzazione come pesticida e occorre quindi aggiungere detto prodotto negli elenchi dei prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.
(4) Nella sua prima riunione nel settembre 2004 la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di apportare alcune modifiche all’allegato III dell’elenco della convenzione nel quale figurano i prodotti chimici soggetti alla procedura PIC, modifiche che sono tutte entrate in vigore il 1 o gennaio 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi di prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 304/2003.
(5) Occorre inoltre aggiornare le voci esistenti relative ad alcuni prodotti chimici, per tenere conto dell’evoluzione della regolamentazione da quando l’allegato I è stato modificato per l’ultima volta. Inoltre l’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003 contengono alcuni piccoli errori che devono essere corretti.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 304/2003.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27 ).
2 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione ( GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1 ).
3 GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27 .
4 GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 ( GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6 ).
5 GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.
6 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE della Commissione ( GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30 ).
7 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
8 GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25 .
L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue 1 .
1 La versione completa e aggiornata dell’allegato I è consultabile al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/edex/
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Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.»