del 24 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 , in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea 2 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
(1) Per garantire il pareggio fra le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea nell’adempimento dei suoi compiti di certificazione e le entrate provenienti dai diritti che essa riscuote, è opportuno che il livello di questi diritti venga rivisto sulla scorta dei risultati e delle previsioni finanziarie dell’Agenzia stessa.
(2) I procedimenti amministrativi inerenti la riscossione dei diritti osservati dall’Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione e dai richiedenti non devono essere tali da rallentare i procedimenti di certificazione.
(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 488/2005.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:
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L’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro. 2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente. 3. La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda. 4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. 5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide. 6. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento. 7. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.».
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I punti i), ii), v), vi), x), xii) e xiii) dell’allegato sono modificati come indicato nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
I diritti annui indicati nella tabella del punto 3 e i diritti per la sorveglianza di cui alle tabelle dei punti 4, 5 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dalla prima rata annua esigibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 ( GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7 ).
2 GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7 .
L’allegato del regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:
- Il titolo del punto xii) è modificato nel modo seguente: «xii) Diritti per l’accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla “Parte 145” e alla “Parte 147” in conformità di vigenti accordi bilaterali»
1 Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per l'equivalente versione passeggeri.