del 24 maggio 2006
recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1 , in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis , lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate.
(2) A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale.
(3) È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 2 .
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 ( GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36 ).
2 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 .
GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 .»
GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 .»
GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1 .»;
GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13 .» »
1 Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO 2
In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva
Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
1 Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
2 Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;
3 Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:
Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.
GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32 .»