32006R0780•Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
32006R0780Regulation1 giu 2006
del 24 maggio 2006
recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1 , in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis , lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate.
(2) A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale.
(3) È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 2 .
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 ( GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36 ).
2 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
| 1) | a): Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 ." GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 .» " | a) | Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 ." GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 .» " | b) | Il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . L’inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l’uso dei suddetti additivi. GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 .» " |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 ." GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 .» " | ||||
| b) | Il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente: «Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . L’inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l’uso dei suddetti additivi. GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 .» " |
| 2) | a): Il punto A.1. è sostituito dal testo seguente: «A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti Codice Denominazione Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale Preparazione di prodotti alimentari di origine animale Condizioni specifiche E 153 Carbone vegetale X Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier E 160b Annatto, Bixin, Norbixin X Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish cheddar, Mimolette E 170 Carbonato di calcio X X Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti E 220 oppure Anidride solforosa X X In vini di frutta senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele: 50 mg 1 Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg 1 E 224 Metabisolfito di potassio X X E 250 oppure Nitrito di sodio X Prodotti a base di carne 2 Per E 250 : tenore massimo indicativo espresso in NaNO 2 : 80 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 80 mg/kg Pour E 250 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 2 : 50 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 50 mg/kg E 252 Nitrato di potassio X E 270 Acido lattico X X E 290 Biossido di carbonio X X E 296 Acido malico X E 300 Acido ascorbico X X Prodotti a base di carne 1 E 301 Ascorbato di sodio X Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati 1 E 306 Estratto ricco in tocoferolo X X Antiossidante per grassi e oli E 322 Lecitine X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 325 Lattato di sodio X Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne E 330 Acido citrico X E 331 Citrati di sodio X E 333 Citrati di calcio X E 334 Acido tartarico [L(+)–] X E 335 Tartrati di sodio X E 336 Tartrati di potassio X E 341 (i) Fosfato monocalcico X Agente lievitante per farina fermentante E 400 Acido alginico X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 401 Alginato di sodio X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 402 Alginato di potassio X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 406 Agar-agar X X Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne 1 E 407 Carragenina X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 410 Farina di semi di carrube X X E 412 Gomma di guar X X E 414 Gomma arabica X X E 415 Gomma di xantano X X E 422 Glicerolo X Per estratti vegetali E 440 (i) Pectina X X Prodotti lattiero-caseari 1 E 464 Idrossipropilmetil-cellulosa X X Materiale da incapsulamento per capsule E 500 Carbonati di sodio X X “Dulce de leche” e burro di panna acida 1 E 501 Carbonati di potassio X E 503 Carbonati di ammonio X E 504 Carbonati di magnesio X E 509 Cloruro di calcio X Coagulante del latte E 516 Solfato di calcio X Eccipiente E 524 Idrossido di sodio X Trattamento superficiale del “ Laugengebäck ” E 551 Biossido di silicio X Antiagglomerante per erbe e spezie E 553b Talo X X Agente di rivestimento per prodotti a base di carne E 938 Argon X X E 939 Elio X X E 941 Azoto X X E 948 Ossigeno X X — Codice — Denominazione — Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale — Preparazione di prodotti alimentari di origine animale — Condizioni specifiche — E 153 — Carbone vegetale — X — Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier — E 160b — Annatto, Bixin, Norbixin — X — Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish cheddar, Mimolette — E 170 — Carbonato di calcio — X — X — Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti — E 220 oppure — Anidride solforosa — X — X — In vini di frutta senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele: 50 mg 1 Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg 1 — E 224 — Metabisolfito di potassio — X — X — E 250 oppure — Nitrito di sodio — X — Prodotti a base di carne 2 Per E 250 : tenore massimo indicativo espresso in NaNO 2 : 80 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 80 mg/kg Pour E 250 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 2 : 50 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 50 mg/kg — E 252 — Nitrato di potassio — X — E 270 — Acido lattico — X — X — E 290 — Biossido di carbonio — X — X — E 296 — Acido malico — X — E 300 — Acido ascorbico — X — X — Prodotti a base di carne 1 — E 301 — Ascorbato di sodio — X — Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati 1 — E 306 — Estratto ricco in tocoferolo — X — X — Antiossidante per grassi e oli — E 322 — Lecitine — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 325 — Lattato di sodio — X — Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne — E 330 — Acido citrico — X — E 331 — Citrati di sodio — X — E 333 — Citrati di calcio — X — E 334 — Acido tartarico [L(+)–] — X — E 335 — Tartrati di sodio — X — E 336 — Tartrati di potassio — X — E 341 (i) — Fosfato monocalcico — X — Agente lievitante per farina fermentante — E 400 — Acido alginico — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 401 — Alginato di sodio — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 402 — Alginato di potassio — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 406 — Agar-agar — X — X — Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne 1 — E 407 — Carragenina — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 410 — Farina di semi di carrube — X — X — E 412 — Gomma di guar — X — X — E 414 — Gomma arabica — X — X — E 415 — Gomma di xantano — X — X — E 422 — Glicerolo — X — Per estratti vegetali — E 440 (i) — Pectina — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 — E 464 — Idrossipropilmetil-cellulosa — X — X — Materiale da incapsulamento per capsule — E 500 — Carbonati di sodio — X — X — “Dulce de leche” e burro di panna acida 1 — E 501 — Carbonati di potassio — X — E 503 — Carbonati di ammonio — X — E 504 — Carbonati di magnesio — X — E 509 — Cloruro di calcio — X — Coagulante del latte — E 516 — Solfato di calcio — X — Eccipiente — E 524 — Idrossido di sodio — X — Trattamento superficiale del “ Laugengebäck ” — E 551 — Biossido di silicio — X — Antiagglomerante per erbe e spezie — E 553b — Talo — X — X — Agente di rivestimento per prodotti a base di carne — E 938 — Argon — X — X — E 939 — Elio — X — X — E 941 — Azoto — X — X — E 948 — Ossigeno — X — X Codice: Denominazione — Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale — Preparazione di prodotti alimentari di origine animale — Condizioni specifiche E 153: Carbone vegetale — X — Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier E 160b: Annatto, Bixin, Norbixin — X — Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish cheddar, Mimolette E 170: Carbonato di calcio — X — X — Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti E 220 oppure: Anidride solforosa — X — X — In vini di frutta senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele: 50 mg 1 Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg 1 E 224: Metabisolfito di potassio — X — X E 250 oppure: Nitrito di sodio — X — Prodotti a base di carne 2 Per E 250 : tenore massimo indicativo espresso in NaNO 2 : 80 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 80 mg/kg Pour E 250 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 2 : 50 mg/kg Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO 3 : 50 mg/kg E 252: Nitrato di potassio — X E 270: Acido lattico — X — X E 290: Biossido di carbonio — X — X E 296: Acido malico — X E 300: Acido ascorbico — X — X — Prodotti a base di carne 1 E 301: Ascorbato di sodio — X — Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati 1 E 306: Estratto ricco in tocoferolo — X — X — Antiossidante per grassi e oli E 322: Lecitine — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 325: Lattato di sodio — X — Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne E 330: Acido citrico — X E 331: Citrati di sodio — X E 333: Citrati di calcio — X E 334: Acido tartarico [L(+)–] — X E 335: Tartrati di sodio — X E 336: Tartrati di potassio — X E 341 (i): Fosfato monocalcico — X — Agente lievitante per farina fermentante E 400: Acido alginico — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 401: Alginato di sodio — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 402: Alginato di potassio — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 406: Agar-agar — X — X — Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne 1 E 407: Carragenina — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 410: Farina di semi di carrube — X — X E 412: Gomma di guar — X — X E 414: Gomma arabica — X — X E 415: Gomma di xantano — X — X E 422: Glicerolo — X — Per estratti vegetali E 440 (i): Pectina — X — X — Prodotti lattiero-caseari 1 E 464: Idrossipropilmetil-cellulosa — X — X — Materiale da incapsulamento per capsule E 500: Carbonati di sodio — X — X — “Dulce de leche” e burro di panna acida 1 E 501: Carbonati di potassio — X E 503: Carbonati di ammonio — X E 504: Carbonati di magnesio — X E 509: Cloruro di calcio — X — Coagulante del latte E 516: Solfato di calcio — X — Eccipiente E 524: Idrossido di sodio — X — Trattamento superficiale del “ Laugengebäck ” E 551: Biossido di silicio — X — Antiagglomerante per erbe e spezie E 553b: Talo — X — X — Agente di rivestimento per prodotti a base di carne E 938: Argon — X — X E 939: Elio — X — X E 941: Azoto — X — X E 948: Ossigeno — X — X |
|---|
| 3) | | Denominazione | Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale | Preparazione di prodotti alimentari di origine animale | Condizioni specifiche |; | --- | --- | --- | --- |; | Acqua | X | X | Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio |; | Cloruro di calcio | X | | Coagulante |; | Carbonato di calcio | X | | |; | Idrossido di calcio | X | | |; | Solfato di calcio | X | | Coagulante |; | Cloruro di magnesio (o nigari) | X | | Coagulante |; | Carbonato di potassio | X | | Essiccazione dell’uva |; | Carbonato di sodio | X | | Produzione di zucchero/i |; | Acido citrico | X | | Produzione di olio e idrolisi dell’amido |; | Idrossido di sodio | X | | Produzione di zucchero Produzione di olio di semi di colza ( Brassica spp .) |; | Acido solforico | X | | Produzione di zucchero/i |; | Isopropanolo (propan-2-ol) | X | | Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006 |; | Biossido di carbonio | X | X | |; | Azoto | X | X | |; | Etanolo | X | X | Solvente |; | Acido tannico | X | | Ausiliare di filtrazione |; | Albumina d’uovo | X | | |; | Caseina | X | | |; | Gelatina | X | | |; | Colla di pesce | X | | |; | Oli vegetali | X | X | Lubrificante, distaccante o antischiumogeno |; | Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale | X | | |; | Carbone attivato | X | | |; | Talco | X | | |; | Bentonite | X | X | Collante per idromele 3 |; | Caolino | X | X | Propoli 3 |; | Terra di diatomee | X | | |; | Perlite | X | | |; | Gusci di nocciole | X | | |; | Farina di riso | X | | |; | Cera d’api | X | | Distaccante |; | Cera carnauba | X | | Distaccante | |
|---|
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 .
GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9 .»
GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 .»
GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1 .»;
GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13 .» »
1 Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO 2
In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva
Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
1 Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
2 Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;
3 Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:
Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.
GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32 .»
Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40
Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»; ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali. ↩ ↩2 ↩3
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