32006R0781•Regolamento (CE) n. 781/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32006R0781Regulation14 giu 2006
del 24 maggio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 ( GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Scatola di cartone rigido con coperchio separato (senza cerniere o dispositivi di chiusura), entrambi foderati di carta sulla superficie esterna. La scatola misura 5,5 cm (lunghezza) × 4,5 cm (larghezza) × 3 cm (altezza). Sul coperchio è fissato un nastro decorativo di materia tessile. All’interno della scatola è posto del materiale spugnoso sintetico amovibile di 1 cm di spessore, di dimensioni esattamente corrispondenti a quelle della scatola. Il materiale spugnoso è di plastica alveolare ed è coperto, sul lato superiore, di uno strato di tessuto ricoperto di borra di cimatura tipo pile. Al centro è attraversato completamente da un’incisione semicircolare ideata per contenere un articolo di gioielleria (per esempio, un anello). (scatole per gioielli) (Cfr. fotografie n. 637 A + B + C) | 4202 99 00 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2(h) del capitolo 48 e del testo del codice NC 4202 and 4202 99 00 . La solidità del cartone indica che l’articolo è destinato ad un uso duraturo. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del materiale spugnoso (misura corrispondente alla scatola, spessore), del suo aspetto (imitazione pile) e, soprattutto, della forma dell’incisione, l’articolo va considerato un contenitore con coperchio simile agli astucci destinati a contenere un oggetto di oreficeria. Cfr. note esplicative SA della voce 4202 , settimo paragrafo. Inoltre, l’articolo è ricoperto di carta, conformemente ai requisiti previsti per i contenitori nella seconda parte del testo della voce 4202 . Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (cartone rigido, caratteristiche specifiche del materiale spugnoso), l’articolo è ideato per contenere una merce specifica, cioè un oggetto di oreficeria. Pertanto, si tratta di un articolo che rientra nella seconda parte del testo della voce 4202 ed è, come tale, escluso dal capitolo 48 in applicazione della nota 2(h) del medesimo capitolo. Cfr. anche la prima frase del primo paragrafo delle note esplicative SA della voce 4819 , (A). |
Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
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