32006R0800•Regolamento (CE) n. 800/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006 , relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso ( 1 o luglio 2006 - 30 giugno 2007 )
32006R0800Regulation1 giu 2006
del 30 maggio 2006
relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1 o luglio 2006-30 giugno 2007)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue,
(1) L'elenco CXL dell'OMC prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all’Accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 1994 2 , approvato con decisione del Consiglio n. 2006/333/CE 3 , la Comunità si è impegnata a inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri una modifica di tale contingente tariffario per l’importazione.
(2) E’ opportuno precisare nelle modalità di applicazione per la gestione del suddetto contingente tariffario che, per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007, il quantitativo disponibile deve essere adeguatamente scaglionato nel corso dell’anno, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
(3) In considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del trattato e al fine di consentire agli operatori dei due paesi in questione di beneficiare del suddetto contingente al momento dell’adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire il quantitativo disponibile nell’ambito del suddetto contingente in tali periodi parziali, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente.
(4) Per assicurare un accesso più equo al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.
(5) Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 50 capi nel periodo dal 1 o maggio 2005 al 30 aprile 2006, in quanto una partita di 50 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale.
(6) Per consentire il controllo dei suddetti criteri è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
(7) Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che, alla data del 1 o gennaio 2006, non siano più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre inoltre che i titoli non siano trasferibili.
(8) È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti titoli di importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, un coefficiente unico di attribuzione.
(9) È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prevedere le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 4 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 5 .
(10) L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il detentore del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in questione. La presentazione della prova delle suddette attività costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 6 .
(11) Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
(12) L’applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.
(13) Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È aperto, per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007, un contingente tariffario di 24 070 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05 , 0102 90 29 o 0102 90 49 , destinati all'ingrasso nella Comunità. Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4005.
2. Il dazio doganale applicabile all'importazione nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto. L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l’animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.
3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel modo seguente: a) 12 035 bovini vivi nel periodo dal 1 o luglio 2006 al 31 dicembre 2006; b) 12 035 bovini vivi nel periodo dal 1 o gennaio 2007 al 30 giugno 2007.
4. Se nel periodo di cui al paragrafo 3, lettera a) il quantitativo oggetto delle domande di titolo presentate è inferiore al quantitativo disponibile per tale periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b).
1. Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato, nel periodo dal 1 o maggio 2005 al 30 aprile 2006, almeno 50 capi di cui al codice CN 0102 90 . Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1 o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di titoli di importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), a condizione che durante il periodo dal 1 o maggio 2005 al 30 aprile 2006 abbiano importato almeno 50 capi del codice CN 0102 90 . I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA.
2. La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario. Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 per ciascun richiedente.
3. Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1 o gennaio 2006, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.
4. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
1. Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.
2. Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3: a) riguardano un quantitativo pari o superiore a 50 capi; b) non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile. Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di titoli di importazione relative al periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), sono presentate nei 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Le domande di titoli di importazione per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo in questione.
4. I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.
1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide quanto prima possibile in che misura possano essere accolte le domande.
2. Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi oggetto delle domande. Se l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano i quantitativi disponibili mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L'eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita.
3. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima possibile.
1. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell’operatore che ha presentato domanda.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese d’origine; b) nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05 , 0102 90 29 o 0102 90 49 ; c) nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all’allegato II.
1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.
2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è di 180 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007.
3. La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 15 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.
4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
5. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti: a) la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al detentore del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore; b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali di cui trattasi; c) un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.
1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve comprovare di: a) avere assunto l’impegno scritto di indicare entro un mese all’autorità competente dello Stato membro l’azienda o le aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati; b) aver costituito, presso l’autorità competente dello Stato membro, una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato III per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini: a) sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità del paragrafo 1; b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente. La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra. Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione: — del 15 % e — del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine. Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.
3. Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell’importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale. Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307, del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15 .
3 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13 .
4 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).
5 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71, del 10.3.2006, pag. 7 ).
6 GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 ( GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17 ).
Fax CE (322) 292 17 34
E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int
Applicazione del regolamento (CE) n. 800/2006
Numero d'ordine: 09.4005
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI D.2 — ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE AL MERCATO DOMANDA DI TITOLO D'IMPORTAZIONE Data: Periodo contingentale: Stato membro: Numero del richiedente ( 1 ) ( 2 ) Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (capi) Totale ( 1 ) Numerazione progressiva. ( 2 ) Indicare con un asterisco (*) se la domanda è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma. Stato membro: Fax: Tel.: e-mail:
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
| — | in spagnolo | : | «Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) n o 800/2006]» |
|---|---|---|---|
| — | in ceco | : | «Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)» |
| — | in danese | : | «Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)» |
| — | in tedesco | : | «Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)» |
| — | in estone | : | «Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)» |
| — | in greco | : | «Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]» |
| — | in inglese | : | «Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)» |
| — | in francese | : | «Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) n o 800/2006]» |
| — | in italiano | : | «Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]» |
| — | in lettone | : | «Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)» |
| — | in lituano | : | «Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)» |
| — | in ungherese | : | «Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)» |
| — | in neerlandese | : | «Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)» |
| — | in polacco | : | «Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)» |
| — | in portoghese | : | «Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n. o 800/2006]» |
| — | in slovacco | : | «Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]» |
| — | in sloveno | : | «Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)» |
| — | in finnico | : | «Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)» |
| — | in svedese | : | «Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)» |
IMPORTI DELLA CAUZIONE
| Bovini maschi da ingrasso (codice NC) | Importo in euro/capo |
|---|---|
| 0102 90 05 | 28 |
| 0102 90 29 | 56 |
| 0102 90 49 | 105 |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (). ↩ ↩2
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