32006R0833•Regolamento (CE) n. 833/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 , che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2005 e l’importo unitario degli anticipi per il 2006
32006R0833Regulation9 giu 2006
del 2 giugno 2006
che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2005 e l’importo unitario degli anticipi per il 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, e l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l’aiuto compensativo per l’eventuale perdita di reddito concesso ai produttori comunitari è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno.
(2) L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane 2 , ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg di peso netto per le banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.
(3) Per l’anno 2005 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall’altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto dell’importo forfettario di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2005. Occorre pertanto fissare l’importo dell’aiuto compensativo da concedere nel 2005.
(4) A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.
(5) Nel corso del 2005 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica, in Guadalupa e in Grecia è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Per tale motivo è opportuno accordare un aiuto integrativo nelle regioni produttrici della Martinica, della Guadalupa e della Grecia. Sulla base dei dati relativi al 2005, dai quali risultano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, occorre stabilire un aiuto integrativo che copra il 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello constatato al momento della commercializzazione dei prodotti di queste regioni.
(6) A norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l’importo di ogni anticipo e quello della relativa cauzione dipendono dall’importo dell’aiuto versato per l’anno precedente.
(7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l’importo dell’aiuto compensativo per il 2005. Occorre prevedere che il pagamento del saldo dell’aiuto per il 2005 e il pagamento dell’anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2006 siano effettuati entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L’importo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803 , prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2005, escluse le banane da cuocere, è fissato a 5,90 EUR/100 kg.
2. L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 11,27 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica, di 12,12 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa e di 7,76 EUR/100 kg per le banane prodotte in Grecia.
L’importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2006 ammonta a 4,13 EUR/100 kg. L’importo della relativa cauzione è di 2,06 EUR/100 kg.
In deroga all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, versano l’importo corrispondente al saldo dell’aiuto compensativo per il 2005 nonché l’importo dell’anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 ( GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13 ).
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