del 20 marzo 2006
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.
(2) Con la decisione 2006/398/CE, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;
b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e condizioni riportati alla lettera b) dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 ( GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1 ).
2 Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
1 GU L 120 del 5.5.2006, pag. 1 .
2
2008 20 11 : 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti
2008 20 19 : 25,6
2008 20 31 : 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti
2008 20 39 : 25,6
2008 20 71 : 20,8
2008 30 11 : 25,6
2008 30 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 30 31 : 24
2008 30 39 : 25,6
2008 30 79 : 20,8
2008 40 11 : 25,6
2008 40 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 40 21 : 24
2008 40 29 : 25,6
2008 40 31 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 40 39 : 25,6
2008 50 11 : 25,6
2008 50 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 50 31 : 24
2008 50 39 : 25,6
2008 50 51 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 50 59 : 25,6
2008 50 71 : 20,8
2008 60 11 : 25,6
2008 60 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 60 31 : 24
2008 60 39 : 25,6
2008 60 60 : 20,8
2008 70 11 : 25,6
2008 79 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 70 31 : 24
2008 70 39 : 25,6
2008 70 51 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 70 59 : 25,6
2008 80 11 : 25,6
2008 80 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti
2008 80 31 : 24
2008 80 39 : 25,6
2008 80 70 : 20,8