32006R0858•Regolamento (CE) n. 858/2006 della Commissione, del 12 giugno 2006 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
32006R0858Regulation24 giu 2006
del 12 giugno 2006
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione 2 , ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione 3 . Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
(7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
(9) I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.
(10) Il comitato di gestione per gli ortofrurticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 4 , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3 ).
3 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 ( GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1 ).
4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7 ).
| Tasso di restituzione (EUR/t nette) | Quantità previste (t) | Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) | Quantità previste (t) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0702 00 00 9100 | F08 | 20 | 20 | 2 667 | |
| 0805 10 20 9100 | F08 | 29 | 29 | 10 000 | |
| 0805 50 10 9100 | F08 | 50 | 50 | 1 667 | |
| 0806 10 10 9100 | F08 | 12 | 12 | 16 667 | |
| 0808 10 80 9100 | F04 , F09 | 23 | 23 | 23 333 | |
| 0809 30 10 9100 0809 30 90 9100 | F03 | 11 | 11 | 13 333 |
1 I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ), modificato.
2 I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
| F03 | : | Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera, dalla Bulgaria e dalla Romania. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04 | : | Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. | ||||||
| F08 | : | Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria e dalla Romania. | ||||||
| F09 | : | —: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, | — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ). |
| — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | |||||||
| — | paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, | |||||||
| — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ). |
I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (), modificato. ↩ ↩2 ↩3
I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. ↩ ↩2 ↩3
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (). ↩ ↩2
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