del 14 giugno 2006
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 2 ,
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 3 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero, dei prodotti del codice NC 1701 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
(2) Il regolamento (CE) n. 863/2006 della Commissione, del 13 giugno 2006, recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 4 , ha adeguato l'obbligo di consegna per Belize, Figi, Kenya, Malawi, Mauritius e Swaziland a un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2005/2006.
(3) In queste circostanze, per maggior chiarezza, è opportuno indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 5 al 9 giugno 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione ( GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12 ).
2 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .
3 GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ( GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9 ).
4 GU L 160 del 14.6.2006, pag. 14 .
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006