del 20 giugno 2006
che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità 2 , è stato modificato in modo sostanziale a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Secondo il regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi.
(3) Per l'applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi. Per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2123/89 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2004 ( GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71 ).
3 Cfr. allegato II.
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Tavola di concordanza