del 1 o giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda il melù e l’aringa
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio 2 stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) A seguito di consultazioni svoltesi il 23 febbraio 2006 tra la Comunità e le Isole Færøer, è stato raggiunto un accordo sull’accesso reciproco agli stock di melù e di aringa nelle rispettive zone di pesca. È opportuno che sia data attuazione a detto accordo.
(3) Dato che le navi che effettuavano la pesca del nasello con reti da imbrocco nella divisione CIEM VIa, b e VII b, c, j, k e nella sottozona XII non utilizzavano i metodi di pesca che hanno condotto al divieto di utilizzare reti da imbrocco in tali zone, è opportuno consentire il proseguimento di queste attività di pesca in deroga al suddetto divieto.
(4) La Comunità ha proceduto a consultazioni con la Norvegia in merito alla gestione delle attività di pesca dello stock di aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (aringa atlantico-scandinava) nell'Atlantico nordorientale, in particolare, per quanto riguarda il regime di licenze che dovrebbe essere messo in vigore.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 1 o giugno 2006. Per il Consiglio La presidente U. HAUBNER
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1 .
Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue:
1 Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56° 30′ N, VIb e VII a ovest di 12° O.
2 Di cui fino a un massimo di 500 tonnellate può essere costituito da argentina ( Argentina spp.).
5 Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina ( Argentina spp.).
6 Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56° 30′ N, VIb e VII a ovest di 12° O.
3 Di cui fino al 61 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.
4 Di cui fino al 2,9 % può essere pescato nelle acque delle isole Færøer, zona Vb.»
10 Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.
7 Le catture nella zona IVa non devono superare 2 500 tonnellate.
8 A nord di 56° 30′ N.
9 A ovest di 12° O.»
17 Pesca autorizzata nelle acque CE.»
11 Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
12 Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00′ N.
13 Sulla base del verbale concordato 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
14 Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
15 Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
16 Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.
18 Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.
19 Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guyana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.
20 Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.
21 Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede la licenza ad un’impresa di trasformazione, situata nel dipartimento francese della Guyana, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell’economia della Guyana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
22 Valido dal 1 o gennaio al 30 aprile 2006.
23 In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2006 con la Norvegia.
24 Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.
25 Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.
26 Da catturarsi esclusivamente con palangari.
27 Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni dedite alla pesca del merluzzo bianco con reti da imbrocco.»