32006R0958•Regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 , relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007
32006R0958Regulation29 giu 2006
del 28 giugno 2006
relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, dia la possibilità di fissare restituzioni all’esportazione.
(2) Per la fissazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero è opportuno applicare le norme generali della procedura di gara, previste dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall’altro, per taluni prodotti del settore dello zucchero sono tuttora in vigore dazi all’importazione e restituzioni all’esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore a quello dei dazi all’importazione. Nella prospettiva dell’adesione di tali paesi all’Unione europea tale differenza può dar luogo a movimenti di natura speculativa.
(4) Per evitare ogni abuso connesso alla reimportazione o alla reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che abbiano beneficiato di restituzioni all’esportazione è necessario non fissare restituzioni all’esportazione per l’insieme dei paesi dei Balcani occidentali.
(5) Data la specificità dell’operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente, in particolare per quanto riguarda il termine per il rilascio dei titoli, la durata di validità, l’importo della cauzione nonché la quantità per la quale è soddisfatto l’obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione. Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 2 , nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all’esportazione per i prodotti agricoli 3 .
(6) Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, per quanto riguarda le gare parziali del mese di luglio 2006, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 4 . Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è quindi opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dal 1 o luglio 2006.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e Montenegro 5 e la Romania. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.
2. La gara permanente è aperta sino al 27 settembre 2007.
1. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . In base a tale bando gli Stati membri redigono un bando di gara che possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale: a) decorre dal 5 luglio 2006; b) scade il 13 luglio 2006 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.
2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive: a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine della gara parziale precedente; b) scade alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei giorni seguenti: — 27 luglio 2006, — 10 e 31 agosto 2006, — 14 e 28 settembre 2006, — 5 e 19 ottobre 2006, — 9 e 23 novembre 2006, — 7 e 21 dicembre 2006, — 11 e 25 gennaio 2007, — 8 e 22 febbraio 2007, — 8 e 29 marzo 2007, — 19 e 26 aprile 2007, — 10 e 24 maggio 2007, — 14 e 28 giugno 2007, — 12 e 19 luglio 2007, — 9 e 30 agosto 2007, — 13 e 27 settembre 2007.
1. Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità: a) depositando l’offerta scritta presso l’organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un’apposita ricevuta; b) mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzati all’organismo di cui sopra; c) mediante telex, fax o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, se ammessi dallo stesso.
2. L’offerta è valida solo alle seguenti condizioni: a) l’offerta indica: i) gli estremi della gara e della gara parziale; ii) il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA dell’offerente; iii) il quantitativo di zucchero bianco da esportare; iv) l’importo della restituzione all’esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre decimali; v) l’importo della cauzione da costituire a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l’offerta; b) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco; c) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione indicata nell’offerta; d) l’offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l’offerente s’impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare; e) l’offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l’offerente s’impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a: i) completare la cauzione mediante il pagamento dell’importo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, qualora l’obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, non sia rispettato; ii) informare l’organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del quantitativo o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato.
3. Nell’offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) l’importo massimo della restituzione all’esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte; b) l’aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.
4. Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
1. Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR/100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 3, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 11, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l’offerta.
3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata: a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale l’offerta non è stata accolta; b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il relativo titolo di esportazione nel termine previsto all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, a concorrenza di 10 EUR/100 kg di zucchero bianco; c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni dell’articolo 35 di detto regolamento. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione da svincolare è ridotta, se del caso, della differenza tra l’importo massimo della restituzione all’esportazione fissato per la gara parziale in causa e l’importo massimo della restituzione all’esportazione fissato per la gara parziale successiva, se quest’ultimo importo è più elevato del primo. Salvo forza maggiore, la parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.
4. In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro adotta le misure per lo svincolo della cauzione che ritiene necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall’interessato.
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall’organismo competente, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
2. Le offerte presentate a norma del presente regolamento sono comunicate in forma anonima, se ricevibili, e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un’ora e 30 minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara. In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.
1. Previo esame delle offerte ricevute, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.
2. Può essere deciso di non dar corso ad una determinata gara parziale.
1. Se decide di dare corso alla gara parziale la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, l’importo massimo della restituzione all’esportazione. L’importo è fissato tenendo conto in particolare della situazione e dell’andamento prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.
2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, sono dichiarati aggiudicatari l’offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo della restituzione all’esportazione.
1. Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che offre la restituzione all’esportazione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti sino ad esaurimento del quantitativo massimo, in base all’ammontare della restituzione all’esportazione partendo da quella meno elevata.
2. Qualora l’applicazione della regola di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 dia esito, per una data offerta, al superamento del quantitativo massimo, l’offerente è dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione di tutti i quantitativi che indicano, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione secondo una delle seguenti modalità: a) proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse; b) nei limiti di un quantitativo massimo da determinare per aggiudicatario; c) per estrazione a sorte.
1. L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi della gara; b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare; c) l’importo della restituzione all’esportazione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per la quantità di cui alla lettera b).
1. L’aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per il quantitativo attribuitogli, di un titolo di esportazione che indica l’importo della restituzione contenuto nell’offerta.
2. L’aggiudicatario ha l’obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89. La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze: a) l’ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva; b) l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando per tale settimana non sia prevista alcuna gara parziale.
3. L’aggiudicatario ha l’obbligo di esportare il quantitativo indicato nell’offerta e, se non rispetta tale obbligo, di pagare, se del caso, l’importo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.
1. Ai fini della determinazione del periodo di validità dei titoli si applicano le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in esito alle gare parziali effettuate a decorrere dal 1 o maggio 2007 sono validi soltanto fino al 30 settembre 2007.
3. Salvo forza maggiore, per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l’obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’intestatario del titolo versa all’organismo competente un importo determinato, se la cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è inferiore alla differenza tra la restituzione all’esportazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 in vigore l’ultimo giorno di validità del titolo, e la restituzione indicata in detto titolo. L’importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra la differenza di cui al primo comma e la cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Il regolamento (CE) n. 1138/2005 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7 ).
3 GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63 ).
4 GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3 .
5 Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
{
"legislation": {
"id": "32006r0958",
"hash": "e9edb824d600154e4a459718883490e1f5b5d17fa6d1b86d02e9c98b7fe0f94c",
"celex": "32006R0958",
"source": "eu-legislation",
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a6e0af95-4626-4778-bb36-d55e62e21099.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 958/2006 of 28 June 2006 on a standing invitation to tender to determine refunds on exports of white sugar for the 2006/07 marketing year",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a6e0af95-4626-4778-bb36-d55e62e21099.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 , relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a6e0af95-4626-4778-bb36-d55e62e21099.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 958/2006 der Kommission vom 28. Juni 2006 über eine Dauerausschreibung für das Wirtschaftsjahr 2006/07 zur Festsetzung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzucker",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a6e0af95-4626-4778-bb36-d55e62e21099.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T09:45:54.764Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R0958",
"adoptionDate": "2006-06-28",
"effectiveDate": "2006-06-29",
"expirationDate": "2007-07-31",
"lastAmendmentDate": "2007-02-27"
},
"content": {
"celex": "32006R0958",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a6e0af95-4626-4778-bb36-d55e62e21099.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}