32006R0970•Regolamento (CE) n. 970/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2305/2003 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi
32006R0970Regulation30 giu 2006
del 29 giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2305/2003 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 2 , approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio 3 , prevede in particolare un aumento di 6 215 tonnellate dei quantitativi di orzo che formano oggetto di un contingente tariffario.
(2) Il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione 4 ha aperto un contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo. È opportuno applicare l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE aumentando i quantitativi che rientrano in questo contingente.
(3) A fini di semplificazione, le disposizioni obsolete del regolamento (CE) n. 2305/2003, relative al 2004, devono essere soppresse.
(4) A fini di chiarezza, è opportuno precisare che le domande di titoli di importazione devono essere presentate al più tardi il lunedì, il che non esclude che vengano presentate prima.
(5) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
(6) A fini di chiarezza, è inoltre opportuno sostituire il termine «coefficiente di riduzione» con «coefficiente di attribuzione».
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2305/2003.
(8) Poiché l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2305/2003 è così modificato:
| 2) | a): il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; ii) il terzo comma è soppresso; — i) — il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; — ii) — il terzo comma è soppresso; i): il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; ii): il terzo comma è soppresso; | a) | i): il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | ii) | il terzo comma è soppresso; | b) | al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.» | c) | il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio dell’anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.» | d) | al paragrafo 4, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | ii) | il terzo comma è soppresso; | ||||||||
| i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | ||||||||||||
| ii) | il terzo comma è soppresso; | ||||||||||||
| b) | al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.» | ||||||||||||
| c) | il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio dell’anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.» | ||||||||||||
| d) | al paragrafo 4, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.» |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15 .
3 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13 .
4 GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).
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