32006R0971•Regolamento (CE) n. 971/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi
32006R0971Regulation30 giu 2006
del 29 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 2 , approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio 3 , prevede, tra l’altro, un aumento dei quantitativi di frumento tenero che formano oggetto di un contingente tariffario.
(2) Con il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione 4 è stato aperto un contingente tariffario comunitario per l’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. È opportuno applicare l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE aumentando di 6 787 tonnellate i quantitativi che rientrano nel sottocontingente III per i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada.
(3) A fini di chiarezza, è opportuno precisare che le domande di titoli di importazione devono essere presentate al più tardi il lunedì, il che non esclude che vengano presentate prima.
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2375/2002.
(5) Poiché l’accordo approvato con la decisione 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:
| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti: — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; — — — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; — — — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; — — — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; —: sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; —: sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; —: sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti: — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | — | sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; | — | sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; | — | sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali per i seguenti periodi e quantitativi: a) lotto n. 1: 1 o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate; b) lotto n. 2: 1 o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate; c) lotto n. 3: 1 o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate; d) lotto n. 4: 1 o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate. Per il 2006, il lotto n. 3 è di 597 991 tonnellate.»; | a) | lotto n. 1: 1 o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate; | b) | lotto n. 2: 1 o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate; | c) | lotto n. 3: 1 o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate; | d) | lotto n. 4: 1 o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti: — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | — | sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; | — | sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; | — | sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | ||||||||||||
| — | sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; | ||||||||||||||||||
| — | sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada; | ||||||||||||||||||
| — | sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.»; | ||||||||||||||||||
| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali per i seguenti periodi e quantitativi: a) lotto n. 1: 1 o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate; b) lotto n. 2: 1 o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate; c) lotto n. 3: 1 o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate; d) lotto n. 4: 1 o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate. Per il 2006, il lotto n. 3 è di 597 991 tonnellate.»; | a) | lotto n. 1: 1 o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate; | b) | lotto n. 2: 1 o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate; | c) | lotto n. 3: 1 o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate; | d) | lotto n. 4: 1 o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate. | ||||||||||
| a) | lotto n. 1: 1 o gennaio-31 marzo — 594 597 tonnellate; | ||||||||||||||||||
| b) | lotto n. 2: 1 o aprile-30 giugno — 594 597 tonnellate; | ||||||||||||||||||
| c) | lotto n. 3: 1 o luglio-30 settembre — 594 597 tonnellate; | ||||||||||||||||||
| d) | lotto n. 4: 1 o ottobre-31 dicembre — 594 596 tonnellate. |
| 3) | a): al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | b) | al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.»; | c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»; | d) | al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).»; | ||||||||
| b) | al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione.»; | ||||||||
| c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.»; | ||||||||
| d) | al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.». |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15 .
3 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13 .
4 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/2006 ( GU L 89 del 28.3.2006, pag. 3 ).
{
"legislation": {
"urls": {
"de": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006R0971",
"en": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R0971",
"fr": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R0971",
"it": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0971"
},
"celex": "32006R0971",
"ojCitation": null
},
"content": {
"celex": "32006R0971",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/af6b8a6d-7659-49a6-96a4-06cb59c7554c.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}