32006R0976•Regolamento (CE) n. 976/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
32006R0976Regulation12 giu 2006
del 29 giugno 2006
che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 22, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) In conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica 2 , le autorità tedesche hanno istituito zone di protezione e di sorveglianza dopo la comparsa di focolai di peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania. Di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione dei suinetti ed il loro trasporto verso allevamenti da ingrasso.
(2) Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall’applicazione delle presenti misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato suinicolo in Germania. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, da applicare unicamente ai suinetti che provengono dalle zone direttamente colpite, per il periodo di tempo strettamente necessario.
(3) Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia, è opportuno escludere i suinetti allevati in tali zone dal normale circuito commerciale e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall’alimentazione umana, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE 3 , o procedere al loro smaltimento mediante incenerimento.
(4) Occorre fissare un aiuto per la consegna alle competenti autorità tedesche dei suinetti provenienti dalle zone in questione.
(5) È necessario stabilire per le autorità tedesche l’obbligo di adottare tutte le necessarie misure di controllo e di sorveglianza nonché di informarne la Commissione.
(6) Le restrizioni alla libera circolazione dei suinetti sono applicate nelle zone suddette da varie settimane. Tale situazione ha causato un notevole aumento del peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali. Occorre pertanto applicare il presente regolamento a decorrere dal 12 giugno 2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. A decorrere dal 12 giugno 2006 i produttori di carni suine possono beneficiare, facendone richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all’atto della consegna a queste ultime di: a) suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 8 kg in media per partita (di seguito «suinetti slattati»); b) suinetti di cui al codice NC 0103 91 10 di peso uguale o superiore a 25 kg in media per partita.
2. Il bilancio comunitario finanzia al 50 % la spesa relativa all’aiuto di cui al paragrafo 1, riguardante complessivamente un numero massimo di 65 000 suinetti che include non oltre 13 000 suinetti slattati.
Possono essere consegnati alle competenti autorità tedesche esclusivamente gli animali allevati nelle zone di sorveglianza situate nelle regioni di cui all’allegato I del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste da dette autorità.
1. Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche, gli animali sono trasportati al mattatoio, pesati e abbattuti in modo tale da evitare la diffusione dell’epizoozia. Il trasporto e la macellazione sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste all’allegato II.
2. Gli animali sono trasportati in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11 , 1506 00 00 o 2301 10 00 , in conformità dell’articolo 3 della direttiva 90/667/CEE, o smaltiti mediante incenerimento.
3. Il trasporto degli animali al mattatoio, la macellazione e il trasporto alla sardigna sono effettuati sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.
1. L’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 8 kg ma inferiore a 12 kg in media per partita e per i suinetti di peso uguale o superiore a 25 kg ma inferiore a 32 kg in media per partita, è calcolato al chilogrammo in base al prezzo rilevato dall’agenzia tedesca di rilevazione dei prezzi ZMP nella settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti.
2. L’aiuto per i suinetti slattati di peso uguale o superiore a 12 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti slattati di 12 kg di peso in media per partita.
3. L’aiuto per i suinetti di peso uguale o superiore a 32 kg in media per partita non può superare quello fissato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per i suinetti di 32 kg di peso in media per partita.
Le competenti autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle stabilite all’articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.
Le competenti autorità tedesche comunicano ogni mercoledì alla Commissione il numero e il peso complessivo dei suinetti slattati e degli altri suinetti consegnati nella settimana precedente in conformità con il presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5 . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
3 GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
Regioni di cui all’articolo 2
Nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, le zone di sorveglianza (area 1) stabilite in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio e definite nell’allegato del «Schweinepest-Schutzverordnung» del 6 aprile 2006, pubblicato nel «Bundesanzeiger» in formato elettronico del 6 aprile 2006, modificato da ultimo dal quinto regolamento recante modifica del «Schweinepest-Schutzverordnung» del 31 maggio 2006, pubblicato nel «Bundesanzeiger» in formato elettronico del 2 giugno 2006.
Condizioni relative al trasporto ed alla macellazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1
1. Il giorno della consegna alle competenti autorità tedesche gli animali sono pesati per partita e abbattuti in un mattatoio.
2. Gli animali sono abbattuti ma non si procede ad altre operazioni connesse con la macellazione. Le carcasse sono trasportate immediatamente dal mattatoio alla sardigna. Il trasporto viene effettuato in autocarri sigillati, pesati sia alla partenza dal macello che all’arrivo nella sardigna.
3. Ogni carcassa è sottoposta ad aspersione con un prodotto denaturante (blu di metilene) per impedire che la carne sia destinata al consumo umano.
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