32006R0991•Regolamento (CE) n. 991/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi
32006R0991Regulation4 lug 2006
del 30 giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 2 , approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio 3 prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio del codice NC 0703 20 00 .
(2) È necessario che tale aumento figuri nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione 4 .
(3) L’esperienza ha mostrato che, a fini di chiarezza, occorre migliorare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1870/2005 riguardanti il quantitativo di riferimento, le definizioni di importatori, le domande di titoli di importazione e le informazioni fornite dalla Commissione.
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1870/2005.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è modificato come segue:
| 1) | «c): per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»; | «c) | per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»; |
|---|---|---|---|
| «c) | per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»; |
| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga: a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; — a) — abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; — b) — abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; — c) — abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; a): abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; b): abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; c): abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga: a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | a) | abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | b) | abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | c) | abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | b) | «i): in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;» | «i) | in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga: a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | a) | abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | b) | abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | c) | abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | ||||||
| a) | abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | ||||||||||||
| b) | abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse; | ||||||||||||
| c) | abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»; | ||||||||||||
| b) | «i): in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;» | «i) | in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;» | ||||||||||
| «i) | in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;» |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.»;
all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.»
| 5) | a): il secondo comma è soppresso; | a) | il secondo comma è soppresso; | b) | il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 16, paragrafo 2.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il secondo comma è soppresso; | ||||
| b) | il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 16, paragrafo 2.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24 .
3 GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22 .
4 GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19 .
«ALLEGATO I Per la campagna di importazione 2006/2007 Origine Numero d’ordine Contingenti (in tonnellate) Primo trimestre (giugno/agosto) Secondo trimestre (settembre/novembre) Terzo trimestre (dicembre/febbraio) Quarto trimestre (marzo/maggio) Totale Argentina 19 147 Importatori tradizionali 09.4104 — — 9 590 3 813 Nuovi importatori 09.4099 — — 4 110 1 634 Totale 13 700 5 447 Cina 33 700 Importatori tradizionali 09.4105 2 520 2 520 9 275 9 275 Nuovi importatori 09.4100 1 080 1 080 3 975 3 975 Totale 3 600 3 600 13 250 13 250 Altri paesi 6 023 Importatori tradizionali 09.4106 941 1 960 929 386 Nuovi importatori 09.4102 403 840 398 166 Totale 1 344 2 800 1 327 552 Totale — 4 944 6 400 28 277 19 249 58 870 Per le campagne di importazione successive Origine Numero d’ordine Contingenti (in tonnellate) Primo trimestre (giugno/agosto) Secondo trimestre (settembre/novembre) Terzo trimestre (dicembre/febbraio) Quarto trimestre (marzo/maggio) Totale Argentina 19 147 Importatori tradizionali 09.4104 — — 9 590 3 813 Nuovi importatori 09.4099 — — 4 110 1 634 Totale 13 700 5 447 Cina 33 700 Importatori tradizionali 09.4105 6 108 6 108 5 688 5 688 Nuovi importatori 09.4100 2 617 2 617 2 437 2 437 Totale 8 725 8 725 8 125 8 125 Altri paesi 6 023 Importatori tradizionali 09.4106 941 1 960 929 386 Nuovi importatori 09.4102 403 840 398 166 Totale 1 344 2 800 1 327 552 Totale — 10 069 11 525 23 152 14 124 58 870 »
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