del 29 giugno 2006
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, si è proceduto ad una revisione radicale dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
(2) In tale contesto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio 2 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio 3 .
(3) Il regolamento (CE) n. 318/2006 rende necessario modificare la nota complementare 2 del capitolo 17 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(4) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2006 ( GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1 ).
2 GU L 178 del 30.6.2004, pag. 1 .
3 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, capitolo 17, la nota complementare 2 è modificata come segue:
«2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 , per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.»