del 19 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con effetto dal 1 o gennaio 2006 la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile 2 , è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 4 , e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 5 .
(2) La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità 6 , è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 7 .
(3) Il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio 8 , contiene diversi riferimenti alla direttiva 71/118/CEE e alla direttiva 79/112/CEE. Per motivi di chiarezza è opportuno adeguare tali riferimenti. Occorrerebbe ugualmente adattare la definizione del termine «carcassa» all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4) L’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1906/90 esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento la forma di vendita di cui al capitolo II, articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CEE. Quest'ultima disposizione si occupa di una deroga facoltativa per gli Stati membri concernente la produzione su piccola scala inferiore a 10 000 volatili. Benché i regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 contengano una deroga che non è facoltativa né limitata a un numero specifico di volatili, una deroga facoltativa come quella di cui all'articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CE, limitata a un numero specifico di volatili, andrebbe mantenuta per il regolamento (CEE) n. 1906/90.
(5) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 contiene un riferimento alla direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile 9 . Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 10 . Tale riferimento è superfluo e dovrebbe essere soppresso.
(6) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1906/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato:
- all’articolo 4, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate a norma della direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:»;
- l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23 .
3 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33 . Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12 .
4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).
6 GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE ( GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21 ).
7 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15 ).
8 GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ( GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12 ).
9 GU L 251 del 24.9.1980, pag. 10 .
10 GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1 . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 1994.