32006R1029•Regolamento (CE) n. 1029/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
32006R1029Regulation14 lug 2006
del 19 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con effetto dal 1 o gennaio 2006 la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile 2 , è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 4 , e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 5 .
(2) La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità 6 , è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 7 .
(3) Il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio 8 , contiene diversi riferimenti alla direttiva 71/118/CEE e alla direttiva 79/112/CEE. Per motivi di chiarezza è opportuno adeguare tali riferimenti. Occorrerebbe ugualmente adattare la definizione del termine «carcassa» all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4) L’articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1906/90 esclude dall'ambito di applicazione di detto regolamento la forma di vendita di cui al capitolo II, articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CEE. Quest'ultima disposizione si occupa di una deroga facoltativa per gli Stati membri concernente la produzione su piccola scala inferiore a 10 000 volatili. Benché i regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 contengano una deroga che non è facoltativa né limitata a un numero specifico di volatili, una deroga facoltativa come quella di cui all'articolo 3, punto II della direttiva 71/118/CE, limitata a un numero specifico di volatili, andrebbe mantenuta per il regolamento (CEE) n. 1906/90.
(5) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 contiene un riferimento alla direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile 9 . Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 10 . Tale riferimento è superfluo e dovrebbe essere soppresso.
(6) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1906/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è così modificato:
| 1) | a): il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presente regolamento non si applica: a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).»;" — a) — alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, — b) — al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; a): alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, b): al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; | a) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presente regolamento non si applica: a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).»;" | a) | alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, | b) | al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; | b) | è inserito il paragrafo seguente: «3 bis Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presente regolamento non si applica: a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).»;" | a) | alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, | b) | al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; | ||||
| a) | alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori della Comunità, | ||||||||
| b) | al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ; | ||||||||
| b) | è inserito il paragrafo seguente: «3 bis Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.»; |
| 2) | a): il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; — «2. — “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; «2.: “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | a) | «2.: “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | «2. | “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | b) | «4.: “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità . | «4. | “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «2.: “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | «2. | “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | ||||||
| «2. | “carcassa”: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;»; | ||||||||
| b) | «4.: “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità . | «4. | “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità . | ||||||
| «4. | “carni di pollame preconfezionate”: le carni di pollame presentate in conformità ai requisiti fissati nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità . |
| 4) | a): al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»; | a) | al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»; | b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.»; | c) | «d): il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; | «d) | il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; | d) | i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell’acquirente, alle indicazioni di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE. 5. Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2000/13/CE possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, le parole «direttiva 79/112/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/13/CE»; | ||||||||||
| b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla “data limite di consumo”, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/13/CE.»; | ||||||||||
| c) | «d): il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; | «d) | il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; | ||||||||
| «d) | il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, attribuito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»; | ||||||||||
| d) | i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell’acquirente, alle indicazioni di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE. 5. Le modalità particolareggiate relative all’indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2000/13/CE possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23 .
3 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33 . Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12 .
4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).
6 GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE ( GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21 ).
7 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15 ).
8 GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ( GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12 ).
9 GU L 251 del 24.9.1980, pag. 10 .
10 GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1 . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 1994.
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). ↩ ↩2
. Rettifica pubblicata nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 (). ↩ ↩2
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