32006R1041•Regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1041Regulation9 lug 2006
del 7 luglio 2006
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 1 , in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini.
(2) L’8 marzo 2006 un gruppo di esperti sulle TSE nei piccoli ruminanti, presieduto dal rappresentante del laboratorio comunitario di riferimento per le TSE ha confermato che l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) non può essere esclusa in detti animali, in seguito ai risultati della seconda fase dei test di differenziazione effettuati su campioni del cervello di due pecore originarie della Francia e di una pecora originaria di Cipro. Per escludere la presenza della BSE in tali animali occorrono ulteriori analisi.
(3) Nell’aprile 2002 l’ex comitato scientifico direttivo della Commissione europea (CSD) ha adottato un parere sulla sicurezza dell’approvvigionamento di materiali di piccoli ruminanti, qualora la presenza della BSE diventasse probabile in detti animali. Nel parere adottato nel novembre 2003 il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato le raccomandazioni contenute nel parere del CSD in tema di sicurezza dei prodotti provenienti da piccoli ruminanti relativamente alle TSE.
(4) È opportuno valutare il significato dei casi di TSE registrati in Francia e a Cipro, in cui non si può escludere la presenza della BSE. A tale fine è essenziale disporre dei risultati di una più ampia sorveglianza delle TSE negli ovini. Conformemente ai pareri del CSD e dell'EFSA, occorre pertanto estendere la sorveglianza sugli ovini al fine di migliorare i programmi di eradicazione della Comunità. Tali programmi rafforzano inoltre il livello di protezione dei consumatori oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali provenienti dagli ovini, garantita da misure già in vigore, segnatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione dei materiali specifici a rischio.
(5) L'estensione della sorveglianza deve essere sostenuta da un’indagine statisticamente valida onde determinare quanto prima la probabile prevalenza della BSE negli ovini e migliorare la conoscenza della distribuzione geografica della malattia.
(6) Data l’elevata presenza delle TSE nella popolazione ovina e caprina a Cipro, l’estensione della sorveglianza sugli ovini può limitarsi alle greggi non infette.
(7) Il programma di sorveglianza degli ovini va riesaminato dopo un periodo minimo di sei mesi di vigilanza effettiva.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.
(9) Al fine di garantire il massimo livello di protezione dei consumatori valutando la possibile prevalenza della BSE negli ovini, le modifiche introdotte dal presente regolamento devono entrare in vigore al più presto.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione ( GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10 ).
Nel regolamento (CE) n. 999/2001, allegato III, capitolo A, parte II, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Sorveglianza sugli ovini e caprini macellati per il consumo umano a) Ovini Gli Stati membri sottopongono a test gli ovini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4. Tabella A Stato membro Dimensioni minime del campione di ovini sani macellati 1 Germania 37 500 Grecia 23 000 Spagna 41 800 Francia 42 400 Irlanda 40 500 Italia 43 700 Paesi Bassi 23 300 Austria 14 300 Polonia 23 300 Portogallo 14 300 Regno Unito 44 000 Altri Stati membri Tutti In deroga alle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A, Cipro può decidere di sottoporre a test solo un campione minimo di due ovini macellati ai fini del consumo umano per ogni gregge in cui non siano stati registrati casi di TSE. b) Caprini Gli Stati membri sottopongono a test i caprini sani macellati in conformità delle dimensioni minime del campione indicate nella tabella A del presente punto e delle norme sul campionamento di cui al punto 4. Tabella B Stato membro Dimensioni minime del campione di caprini sani macellati 2 Grecia 20 000 Spagna 125 500 Francia 93 000 Italia 60 000 Cipro 5 000 Austria 5 000 Altri Stati membri Tutti c) Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel riunire un numero di ovini o caprini sani macellati sufficiente per raggiungere la dimensione minima del campione assegnatogli di cui alle lettere a) e b), può decidere di sostituire al massimo il 50 % del suo campione minimo effettuando test su ovini o caprini morti di età superiore ai 18 mesi, in ragione di uno ad uno, e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3. Uno Stato membro può inoltre decidere di sostituire al massimo il 10 % del campione minimo assegnatogli effettuando test su ovini o caprini abbattuti nel contesto di una campagna di eradicazione a un’età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno. 3. Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni minime del campione indicate alle tabelle C e D, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, ma: — che non sono stati abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia, o — che non sono stati macellati per il consumo umano. Tabella C Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro Dimensioni minime del campione di ovini morti 3 > 750 000 20 000 100 000 -750 000 3 000 40 000 -100 000 100 % fino a 1 000 < 40 000 100 % fino a 200 Tabella D Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro Dimensioni minime del campione di caprini morti 4 > 750 000 10 000 250 000 -750 000 3 000 40 000 -250 000 100 % fino a 1 000 < 40 000 100 % fino a 200
1 Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto del numero di ovini sani macellati e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 30 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,003 %, con un'affidabilità del 95 %.
2 Le dimensioni minime del campione sono calcolate tenendo conto del numero di caprini sani macellati e della prevalenza della BSE nello Stato membro interessato. Esse sono definite inoltre in modo tale da indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 60 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,0017 %, con un'affidabilità del 95 %.
3 Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.
4 Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.»
Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto del numero di ovini sani macellati e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 30 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,003 %, con un'affidabilità del 95 %. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Le dimensioni minime del campione sono calcolate tenendo conto del numero di caprini sani macellati e della prevalenza della BSE nello Stato membro interessato. Esse sono definite inoltre in modo tale da indicare obiettivi raggiungibili. I campioni minimi di oltre 60 000 animali permettono di rilevare una prevalenza dello 0,0017 %, con un'affidabilità del 95 %. ↩ ↩2
Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili. ↩ ↩2
Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini e caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.» ↩ ↩2
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