del 12 luglio 2006
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 992/2006 della Commissione 2 .
(2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.
(3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 179 del 1.7.2006, pag. 18 .