del 12 luglio 2006
che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia 3 ,
visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra 4 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Nella settimana dal 3 al 7 luglio 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numeri d'ordine 09.4318, 09.4320 e 09.4325.
(2) La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 3 al 7 luglio 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 .
3 GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44 .
4 GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26 .
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero complementare
Titolo III del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Zucchero Balcani
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007
Campagna 2006