32006R1126•Regolamento (CE) n. 1126/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 e sospende talune misure restrittive nei confronti della Liberia
32006R1126Regulation13 giu 2006
del 24 luglio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 e sospende talune misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
viste la posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia 1 , e la posizione comune 2006/518/PESC del 24 luglio 2006, che modifica e proroga alcune misure restrittive nei confronti della Liberia 2 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1521 (2003), la posizione comune 2004/137/PESC del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia 3 prevedeva l’attuazione delle misure definite nella UNSCR 1521 (2003) nei confronti della Liberia e il divieto di prestare alla Liberia assistenza finanziaria connessa ad attività militari. Il 23 gennaio 2006, la posizione comune 2006/31/PESC ha confermato la proroga delle misure restrittive della posizione comune 2004/137/PESC, in conformità alla risoluzione 1647 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(2) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio 4 vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia, nonché l’importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari di tale paese.
(3) Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 13 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 1683 (2006) che stabilisce alcune deroghe al divieto di prestare assistenza tecnica connessa ad attività militari imposto dal paragrafo 2, lettera b) della UNSCR 1521 (2003).
(4) Il 20 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689 (2006). Esso ha deciso di prorogare il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi ma non quello riguardante le importazioni di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, imposto dal paragrafo 10 della UNSCR 1521 (2003) e scaduto, dopo diverse proroghe, il 20 giugno 2006. Il Consiglio di sicurezza ha espresso la propria determinazione a reintrodurre tale divieto se la Liberia non avesse adottato, entro novanta giorni, la legislazione forestale proposta dalla commissione di controllo della riforma forestale creata dal governo liberiano.
(5) Tenuto conto delle suddette risoluzioni e delle posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC, è necessario sospendere il divieto sulle importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 234/2004, con effetto dal 23 giugno 2006, e modificare gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare per consentire la prestazione di assistenza alla polizia e alle forze di sicurezza del governo liberiano a determinate condizioni, con effetto dal 13 giugno 2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:
| 1) | l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di: a) assistenza tecnica, finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti: i) armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o ii) armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006; b) finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti: i) armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, ii) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o iii) armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione. 2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»; | a) | i): armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o | i) | armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o | ii) | armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006; | b) | i): armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, | i) | armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, | ii) | equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o | iii) | armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o | i) | armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o | ii) | armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006; | ||||||||||
| i) | armi e materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente destinati a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere utilizzati dalla stessa, o | ||||||||||||||
| ii) | armi e munizioni che restano sotto la custodia del servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006; | ||||||||||||||
| b) | i): armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, | i) | armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, | ii) | equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o | iii) | armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione. | ||||||||
| i) | armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o del materiale bellico in questione, | ||||||||||||||
| ii) | equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento degli equipaggiamenti in questione, o | ||||||||||||||
| iii) | armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento delle armi o munizioni in questione. |
| 2) | l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente: a) armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o b) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o c) armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. L’approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è richiesta attraverso le autorità competenti, di cui all’allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio. Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui al punto c). 2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.» | a) | armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o | b) | equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o | c) | armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | armi e materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o | ||||||
| b) | equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o | ||||||
| c) | armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. |
L’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 234/2004, è sospesa fino al 18 settembre 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L'articolo 1 si applica a decorrere dal 13 giugno 2006. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 23 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 24 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente K. RAJAMÄKI
1 GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38 .
2 Cfr. la pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35 . Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/902/PESC ( GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113 ).
4 GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2005 della Commissione ( GU L 230 del 7.9.2005, pag. 11 ).
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