32006R1242•Regolamento (CE) n. 1242/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
32006R1242Regulation18 ago 2006
del 17 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce chiaramente le condizioni da soddisfare perché la Commissione imponga dazi all’importazione addizionali. A fini di chiarezza e certezza del diritto, la stessa formulazione deve essere utilizzata all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli 2 .
(2) Il regolamento (CE) n. 1555/96 prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste dall’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 3 .
(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura 4 concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:
«1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.»
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).
2 GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2006 ( GU L 147 del 31.5.2006, pag. 9 ).
3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35 ).
4 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22 .
«ALLEGATO Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo limite Livelli limite (tonnellate) 78.0015 0702 00 00 Pomodori — dal 1 o ottobre al 31 maggio 260 534 78.0020 — dal 1 o giugno al 30 settembre 18 280 78.0065 0707 00 05 Cetrioli — dal 1 o maggio al 31 ottobre 9 278 78.0075 — dal 1 o novembre al 30 aprile 11 060 78.0085 0709 10 00 Carciofi — dal 1 o novembre al 30 giugno 90 600 78.0100 0709 90 70 Zucchine — dal 1 o gennaio al 31 dicembre 68 401 78.0110 0805 10 20 Arance — dal 1 o dicembre al 31 maggio 271 073 78.0120 0805 20 10 Clementine — dal 1 o novembre alla fine di febbraio 150 169 78.0130 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e altri ibridi simili di agrumi — dal 1 o novembre alla fine di febbraio 94 492 78.0155 0805 50 10 Limoni — dal 1 o giugno al 31 dicembre 301 899 78.0160 — dal 1 o gennaio al 31 maggio 34 287 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola — dal 21 luglio al 20 novembre 189 604 78.0175 0808 10 80 Mele — dal 1 o gennaio al 31 agosto 922 228 78.0180 — dal 1 o settembre al 31 dicembre 51 920 78.0220 0808 20 50 Pere — dal 1 o gennaio al 30 aprile 263 711 78.0235 — dal 1 o luglio al 31 dicembre 33 052 78.0250 0809 10 00 Albicocche — dal 1 o giugno al 31 luglio 4 569 78.0265 0809 20 95 Ciliegie diverse da quelle acide — dal 21 maggio al 10 agosto 46 088 78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci — dall’11 giugno al 30 settembre 17 411 78.0280 0809 40 05 Prugne — dall’11 giugno al 30 settembre 11 155 »
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