32006R1250•Regolamento (CE) n. 1250/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
32006R1250Regulation19 ago 2006
del 18 agosto 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l'articolo 145,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione relative ai regimi di sostegno accoppiato di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III di tale regolamento e dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento.
(2) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché le diverse date entro cui tali informazioni devono essere trasmesse. Il suddetto regolamento prevede inoltre l’invio di informazioni supplementari relative ai differenti regimi di sostegno. Per motivi di semplificazione occorre chiarire le informazioni necessarie che devono essere inviate alla Commissione durante l’intero arco dell’anno.
(3) L’articolo 64 del regolamento (CE) n. 1973/2004 definisce il «ritiro dalla produzione» come la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Al fine di includere tutti i regimi di ritiro dalla produzione contemplati dall’articolo 107 di tale regolamento si deve ampliare il campo di applicazione della definizione al di là di quanto disposto dall’articolo 107, paragrafo 1.
(4) L’articolo 171 quater undecies del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che il peso del tabacco sulla base del quale è calcolato l’aiuto debba essere adeguato se il tasso di umidità è superiore o inferiore alle percentuali indicate nell’allegato XXVIII dello stesso regolamento per la varietà di cui trattasi. È necessario adeguare tali percentuali per inserire la versione corretta stabilita in collaborazione con gli Stati membri interessati.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1973/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
| 1) | L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Comunicazioni 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il 1 settembre dell’anno considerato: i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale per il quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento; b) entro il 15 ottobre dell’anno considerato la superficie totale determinata nei seguenti casi: — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) entro il 15 novembre dell’anno considerato: i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) il quantitativo totale determinato nei seguenti casi: — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; iv) l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003; d) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; e) entro il 31 luglio dell'anno successivo: i) la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, — pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; iv) il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento; 2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali. 3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.» | a) | i): la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | —: premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento; | b) | —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | c) | i): la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | —: pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; | iv) | l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | d) | entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; | e) | i): la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | —: aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, | — | pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; | iv) | il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento; |
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| a) | i): la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | —: premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | —: premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | i): la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | —: pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; | iv) | l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | —: pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv) | l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | i): la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; — — — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — — — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — — — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — — — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — — — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — — — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, —: pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, —: aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, —: aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, —: aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, —: regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ii) | —: aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, | — | pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | iii) | l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; | iv) | il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) | —: premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | —: aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | — | aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, | — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, | — | pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv) | il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento; |
| 2) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter , paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento.» | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter , paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento.» | b) | il paragrafo 2 è soppresso. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter , paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento.» | ||||
| b) | il paragrafo 2 è soppresso. |
| 4) | a): le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima; | a) | le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima; | b) | i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima; | ||||
| b) | i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» |
All'articolo 62, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano, entro il 1 o settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:».
L'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Definizione Agli effetti dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «ritiro dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.»
L'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Comunicazioni Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1 o dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.»
L'articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Notifica Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 73 del presente regolamento.»
| 9) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Anteriormente al 1 o gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.» | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Anteriormente al 1 o gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.» | b) | i): il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» | i) | il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» | ii) | la lettera e) è soppressa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Anteriormente al 1 o gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.» | ||||||||
| b) | i): il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» | i) | il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» | ii) | la lettera e) è soppressa. | ||||
| i) | il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» | ||||||||
| ii) | la lettera e) è soppressa. |
| 10) | L'articolo 106 è sostituito dal seguente: «Articolo 106 Notifica 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1 o gennaio di ogni anno: a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. 2. Mediante la tabella di cui all’allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue: a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda; b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente; c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.» | a) | qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003; | b) | se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. | a) | il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda; | b) | il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente; | c) | il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003; | ||||||||||
| b) | se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. | ||||||||||
| a) | il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda; | ||||||||||
| b) | il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente; | ||||||||||
| c) | il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.» |
| 11) | a): al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» — «a) — entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» «a): entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | a) | «a): entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | b) | al paragrafo 2, il testo introduttivo della lettera a) è sostituito dal seguente: «entro il 1 o febbraio per i dati relativi all’anno precedente:» | c) | «a): entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | d) | «a): entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» | «a) | entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» | e) | «a): se del caso, annualmente entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» | «a) | se del caso, annualmente entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «a): entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | ||||||||||||||||
| «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | ||||||||||||||||||
| b) | al paragrafo 2, il testo introduttivo della lettera a) è sostituito dal seguente: «entro il 1 o febbraio per i dati relativi all’anno precedente:» | ||||||||||||||||||
| c) | «a): entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | ||||||||||||||||
| «a) | entro il 1 o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» | ||||||||||||||||||
| d) | «a): entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» | «a) | entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» | ||||||||||||||||
| «a) | entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» | ||||||||||||||||||
| e) | «a): se del caso, annualmente entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» | «a) | se del caso, annualmente entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» | ||||||||||||||||
| «a) | se del caso, annualmente entro il 1 o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» |
| 12) | a): il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: «b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» — «b) — i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» «b): i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | a) | «b): i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | «b) | i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | b) | le lettere c), d) ed e) sono soppresse. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «b): i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | «b) | i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | ||||
| «b) | i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» | ||||||
| b) | le lettere c), d) ed e) sono soppresse. |
All'articolo 171 bis decies il testo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:»
L’articolo 171 ter quinquies è soppresso.
L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Gli allegati XI e XII sono sostituiti dall'allegato IV del presente regolamento.
L'allegato XIV è soppresso.
L'allegato XVIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.
L'allegato XXVIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione ( GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3 ).
2 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2006 ( GU L 116 del 27.4.2006, pag. 27 ).
«ALLEGATO III PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i) SUPERFICIE TOTALE DETERMINATA, utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione: TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO ANNO DELLA DOMANDA: STATO MEMBRO: (solo per la Francia) superficie di base: Sottosuperficie Superficie di riferimento (in ettari) Varietà Superficie totale determinata (in ettari) Nome della sottosuperficie 1 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 … Totale Nome della sottosuperficie 2 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 … Totale Nome della sottosuperficie 3 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 … Totale … Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 … Totale Totale
Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
«ALLEGATO VI di cui agli articoli 59, 60 e 69 Testo di immagine PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI CALCOLO DEL SUPERAMENTO DELLA SUPERFICIE DI BASE TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO Prodotto: ANNO DELLA DOMANDA: Tutte le colture STATO MEMBRO: Irrigate Non irrigate Granturco Superficie di base: Colture diverse dal granturco Superficie effettivamente rilevata: Tutti i produttori Frumento duro, articolo 105, paragrafo 1 1 ha Granturco (superficie di base separata) 2 ha Altre colture, elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 3 ha Ritiro volontario dalla produzione 4 ha Totale = 1 + 2 + 3 + 4 5 ha Foraggi (bovini — ovini) Totale per i prodotti interessati 6 ha Totale per domanda = 5 + 6 7 ha SUPERFICIE DI BASE () 8 ha Eventuale saldo proveniente da un’altra superficie di base 9 ha Totale superficie di base applicabile = 8 + 9 10 ha Superamento o deficit = 7 – 10 11 ha Superamento in percentuale = (7/10 – 1,00) 12 % () Superficie di base di cui all’allegato IV».
«ALLEGATO IX di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i) PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente: — un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento, — una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro. Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico. Note: Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi. La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La riga 5, “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini”, corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Modello COLTURE Superficie (ettari) Frumento duro, articolo 105, paragrafo 1 Granturco (superficie di base separata) Altre colture, elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio Ritiro volontario dalla produzione, articolo 107, paragrafo 6 Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini Totale»
«ALLEGATO XI di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 1 o SETTEMBRE DI OGNI ANNO ANNO DELLA DOMANDA: STATO MEMBRO: Tipo di animale femmina Totale animali femmine Pecore non nutrici Pecore nutrici Capre Numero di premi oggetto della domanda [articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003] Numero di premi supplementari oggetto della domanda 1 [articolo 114 del regolamento (CE) n. 1782/2003] «ALLEGATO XII di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv) PAGAMENTI PREMI PER PECORA E PER CAPRA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO ANNO DELLA DOMANDA: STATO MEMBRO: Tipo di animale femmina Totale animali femmine Pecore non nutrici Pecore nutrici Capre Numero di premi versati (Capi) Numero di pagamenti supplementari per capo Numero di premi supplementari Numero di premi per pecora o per capra »
1 A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).
In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio).
A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).
«ALLEGATO XVIII di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 5 PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE ANNO DELLA DOMANDA: STATO MEMBRO: 1. PREMIO SPECIALE Numero di capi Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Regime generale Regime alla macellazione Fascia di età unica o prima fascia di età Seconda fascia di età Entrambe le fasce di età Vitelloni maschi Manzi Manzi Manzi Articolo 131, paragrafo 4, lettera a) 1 o febbraio 2007 1.2 Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) 31 luglio 2007 1.3 Numero di capi accettati (tutto l’anno) Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii) 31 luglio 2007 1.4 Numero di capi non accettati per applicazione del massimale Numero di produttori Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Regime generale Regime alla macellazione Fascia di età unica o prima fascia di età Seconda fascia di età Entrambe le fasce di età Unicamente entrambe le fasce di età Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) 31 luglio 2007 1.5 Numero di produttori che hanno beneficiato del premio 2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Fascia di età unica o prima fascia di età Seconda fascia di età Entrambe le fasce di età Articolo 131, paragrafo 6, lettera a) 15 settembre 2006 2.1 Numero di capi oggetto di domanda 2.2 Numero di produttori 1 o marzo 2007 2.3 Numero di capi accettati 2.4 Numero di produttori 3. PREMIO PER VACCA NUTRICE Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Mandrie di sole vacche nutrici Mandrie miste Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto i) 1 o febbraio 2007 3.2 Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) 31 luglio 2007 3.3 Numero di vacche accettate (tutto l’anno) 3.4 Numero di giovenche accettate (tutto l’anno) 3.5 Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno Importo per capo Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii) 31 luglio 2007 3.6 Premio nazionale Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii) 31 luglio 2007 3.7 Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche 4. PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE 4.1. Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003] Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Premio speciale Premio per vacca nutrice Vacche da latte Totale Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) 31 luglio 2007 4.1.1 Numero di capi accettati 4.1.2 Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento 4.2. Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003] Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Premio speciale Premio per vacca nutrice Vacche da latte TOTALE 1,4-1,8 < 1,4 1,4-1,8 < 1,4 1,4-1,8 < 1,4 1,4-1,8 < 1,4 Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) 31 luglio 2007 4.2.1 Numero di capi accettati 4.2.2 Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento 5. PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Animali Produttori Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv) 31 luglio 2007 5 Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità 6. PREMIO ALL'ABBATTIMENTO Numero di capi Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Macello Esportazione Adulti Vitelli Adulti Vitelli Articolo 131, paragrafo 1, lettera a) Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 131, paragrafo 3, lettera a) 1 o marzo 2007 6.2 Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) 31 luglio 2007 6.3 Numero di capi accettati (tutto l’anno) Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto v) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto ii) 31 luglio 2007 6.4 Numero di capi non accettati per applicazione del massimale Numero di produttori Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Macello Esportazione Adulti Vitelli Adulti Vitelli Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) 31 luglio 2007 6.5 Numero di produttori che hanno beneficiato del premio IMPORTO DEI PREMI EFFETTIVAMENTE VERSATI TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli) Fino al 100 % Premio per vacca nutrice Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) Fino al 75 % Premio speciale Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003 Articolo 68, paragrafo 1 Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i) Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii) Importo effettivamente versato in EUR (dopo aver applicato la riduzione di cui all’articolo 139 — coefficiente di riduzione)»
«ALLEGATO XXVIII TASSI DI UMIDITÀ di cui all’articolo 171 quater undecies Gruppo di varietà Tasso di umidità (in %) Tolleranza (in %) I. Flue cured 16 4 II. Light air-cured Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre 22 4 Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo 20 6 III. Dark air-cured Belgio, Germania, Francia, Austria 26 4 Altri Stati membri 22 6 IV. Fire-cured 22 4 V. Sun cured 16 4 VI. Basmas 16 4 VII. Katerini 16 4 VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata 16 4 »
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1250/2006 of 18 August 2006 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4dd9c5d1-9b9e-408a-80d9-2e471acbc3b2.0005.03/DOC_1"
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 1250/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4dd9c5d1-9b9e-408a-80d9-2e471acbc3b2.0011.03/DOC_1"
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{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1250/2006 der Kommission vom 18. August 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungsregelungen nach Titel IV und IVa der Verordnung und der Verwendung von Stilllegungsflächen für die Erzeugung von Rohstoffen",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4dd9c5d1-9b9e-408a-80d9-2e471acbc3b2.0003.03/DOC_1"
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"scrapedAt": "2026-06-17T16:11:28.779Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1250",
"adoptionDate": "2006-08-18",
"effectiveDate": "2006-08-19",
"expirationDate": "2009-12-31",
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"content": {
"celex": "32006R1250",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4dd9c5d1-9b9e-408a-80d9-2e471acbc3b2.0011.03/DOC_1",
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