del 30 agosto 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 145, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.
(2) Dall’esperienza maturata nell’attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.
(3) Per agevolare il trasferimento dei diritti all’aiuto tra gli agricoltori è opportuno prevedere di suddividere in frazioni i diritti all’aiuto senza terra per poterli trasferire.
(4) Qualora i diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % mediante importi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale non siano stati utilizzati in conformità dell’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, solo l’aumento di valore di tali diritti deve essere riversato immediatamente nella riserva nazionale.
(5) I diritti assegnati a partire dalla riserva nazionale in seguito a decisioni amministrative o giudiziarie a titolo di compensazione degli agricoltori non devono essere soggetti alle restrizioni previste dall’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) Per agevolare la circolazione dei diritti all’aiuto, è opportuno che gli agricoltori possano cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale.
(7) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
(8) Tenendo conto del fatto che i casi previsti dall’articolo 1, punti 2 e 4, possono essersi verificati a partire rispettivamente dal 1 o gennaio 2005 e dal 1 o gennaio 2006, è opportuno disporre la retroattività delle suddette disposizioni a partire dalle stesse date.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.
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All’articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo. Il disposto del secondo comma dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento si applica solo limitatamente all’aumento di valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.»
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All’articolo 23 bis è aggiunta la frase seguente: «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento non si applica ai diritti all’aiuto assegnati in virtù del presente articolo.»
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All’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale, ad eccezione dei diritti di ritiro.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, tranne il disposto dell’articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005 e il disposto dell’articolo 1, punto 4, che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ( GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1134/2006 ( GU L 203 del 26.7.2006, pag. 4 ).