dell'8 settembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1299/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1299/2006 della Commissione 2 ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 1 o settembre 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.
(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1299/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1299/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 10 .
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 settembre 2006 1
1 Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17 ).
1 L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12 ).