del 6 settembre 2006
relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto della Comunità e la promozione dei trasporti per vie d’acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell’impatto dei trasporti sull’ambiente, come specificato nel Libro bianco della Commissione: «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte».
(2) La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.
(3) Statistiche sui trasporti per vie d’acqua interne sono state elaborate in forza della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna 2 , la quale non soddisfa più le odierne necessità in tale settore. Si rende pertanto opportuno sostituire tale direttiva con un nuovo strumento che ne estenda il campo di applicazione e ne accresca l’efficacia.
(4) Di conseguenza è opportuno abrogare la direttiva 80/1119/CEE.
(5) È opportuno che le statistiche comunitarie riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.
(6) I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.
(7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie 3 costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.
(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 4 .
(10) Il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 5 è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche comunitarie relative ai trasporti per vie navigabili interne.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale.
2. Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, gli Stati membri in cui non si registrano trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma il cui volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
4. Il presente regolamento non si applica: a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda; b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri; c) ai natanti utilizzati come traghetti; d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici; e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito; f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «via navigabile interna»: uno specchio d’acqua, che non costituisce parte del mare, sul quale possono navigare imbarcazioni di portata lorda non inferiore a 50 tonnellate in condizioni di carico normale; con tale termine si intendono sia i fiumi e i laghi navigabili sia i canali navigabili;
b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri su vie navigabili interne;
c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese d'immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna.
Articolo 4
Rilevazione dei dati
1. I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da A a D.
2. Nel caso menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all’allegato E.
3. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all’allegato F.
Articolo 5
Trasmissione dei dati
1. Il primo periodo di osservazione inizia il 1 o gennaio 2007. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.
2. Nel corso dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, il periodo consentito per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 può essere prorogato conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Il periodo massimo consentito per la trasmissione, compresa ogni proroga concessa, non deve essere superiore a otto mesi. Le proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati sono specificate nell’allegato G.
Articolo 6
Diffusione
Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui all’articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.
Articolo 7
Qualità dei dati
1. La Commissione (Eurostat) sviluppa e pubblica, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.
Articolo 8
Relazione sull’applicazione
Entro il 15 ottobre 2009 e previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:
a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per la Comunità, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;
b) valutare la qualità delle statistiche prodotte;
c) individuare gli aspetti suscettibili di essere migliorati e qualsiasi modifica ritenuta necessaria alla luce dei risultati ottenuti.
Articolo 9
Misure di esecuzione
Le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le disposizioni finalizzate a tener conto dei progressi economici e tecnici, sono determinate conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Tali misure riguardano:
a) l’adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne (articolo 2);
b) l’adeguamento delle definizioni e l’adozione di definizioni supplementari (articolo 3);
c) l’adeguamento del campo di applicazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati (articolo 4);
d) le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati (articolo 5);
e) le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) (articolo 6);
f) lo sviluppo e la pubblicazione di prescrizioni e criteri metodologici (articolo 7).
Articolo 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall’articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Disposizioni transitorie ed abrogazione
1. Gli Stati membri forniscono i risultati statistici per l’anno 2006 conformemente alla direttiva 80/1119/CEE.
2. La direttiva 80/1119/CEE è abrogata con effetto dal 1 o gennaio 2007.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI
1 Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.
2 GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30 . Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
3 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
4 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).
5 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
Tabella A1. Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)
Tabella B1. Trasporti per nazionalità dell’imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)
Tabella B2. Traffico di imbarcazioni (dati annui)
Tabella C1. Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)
Esclusivamente per i container pieni
Tabella D1. Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)
Tabella D2. Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)
Esclusivamente per i container pieni
Tabella E1. Trasporti di merci (dati annui)
NST-2000
Proroghe del periodo consentito per la trasmissione dei dati (articolo 5, paragrafo 2)