del 18 settembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) All’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all’attuazione del regolamento medesimo.
(2) I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto, rispettivamente, di aggiungere e di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l’indirizzo della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2006. Per la Commissione Benita FERRERO-WALDNER Membro della Commissione
1 GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1 .
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato: