32006R1447•Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 , relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1447Regulation20 ott 2006
del 29 settembre 2006
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
(2) Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi per agnelli da ingrasso, da classificare nella categoria «Additivi zootecnici».
(4) Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 2 .
(5) L’impiego del preparato Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi 3 , per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali 4 , per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali 5 , per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi e all’autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell’alimentazione per animali 6 , e per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi 7 . Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per gli agnelli da ingrasso. Nella sua valutazione l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») conclude che la sicurezza di questo organismo (e del suo mezzo di coltura) per il consumatore, l’utente e l’ambiente è già stata stabilita e non è influenzata dal nuovo impiego proposto. Conclude inoltre che l’impiego del preparato non presenta un rischio per questa ulteriore categoria di animali e che l’impiego del preparato può migliorare l’accrescimento medio giornaliero negli agnelli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione e nel suo parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «Additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «Stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
2 GU L 165 del 30.4.2004 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione ( GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3 ).
3 GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12 .
4 GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15 .
5 GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 ( GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3 ).
6 GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 ( GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18 ).
7 GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5 .
| Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1702 | LFA Lesaffre Feed Additives | Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf Sc 47) | Composizione dell’additivo: Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) Preparato con un tenore minimo di 5 × 10 9 CFU/g di additivo | Agnelli da ingrasso | — | 1,4 × 10 9 | 1,4 × 10 10 | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet (stabile per l’incorporazione in pellet fino alla temperatura di 83 °C) | 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
1 Maggiori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
Maggiori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/ ↩ ↩2 ↩3
; rettifica nella . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (). ↩ ↩2
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