del 3 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione 2 fissa in particolare le condizioni di prezzo da rispettare all'atto della vendita dei prodotti sul mercato comunitario.
(2) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria per l'alimentazione, umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente ed occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.
(3) L'impiego crescente di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra in un insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocaburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante può rivelarsi particolarmente difficile. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.
(4) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato e, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.
(5) Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2131/93.
(7) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:
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è inserito il seguente articolo 12 bis : «Articolo 12 bis Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, gli Stati membri comunicano per via elettronica, entro le 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente. Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.»;
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all'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica alle vendite effettuate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).