del 4 ottobre 2006
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1434/2006 della Commissione 3 .
(2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1434/2006 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a diminuire le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1785/2003, e soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 4 , fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1434/2006 sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1 ).
3 GU L 270 del 29.9.2006, pag. 60 .
4 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ( GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25 ).
1 Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
2 Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio ( GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20 ), modificato.