del 6 ottobre 2006
relativo all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero e di segala detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri ai fini della trasformazione in farina nella Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 2 , i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.
(2) Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e la segala.
(3) A causa di condizioni climatiche sfavorevoli al momento della raccolta 2006, il quantitativo di cereali panificabili risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in alcuni Stati membri interessati. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero e della segala in farina. Ognuna di esse deve essere considerata una gara a sé stante.
(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione delle gare suddette. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
(5) Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e della segala e la successiva trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli è opportuno rendere obbligatoria l’applicazione delle procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento 3 .
(6) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno disporre la costituzione, da parte dell’aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.
(7) Ai fini di una gestione più efficiente, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. Nella comunicazione dell’organismo d’intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l’anonimato degli offerenti.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d’intervento degli Stati membri che figurano nell’allegato I procedono alla vendita, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità, di frumento tenero e di segala da essi detenuti, ai fini della loro trasformazione in farina. I quantitativi massimi dei due cereali oggetto delle gare sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
Le vendite di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Articolo 3
Le offerte sono valide unicamente se corredate:
a) della prova che l’offerente ha costituito una cauzione per l’offerta che, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, è fissata a 10 EUR/tonnellata;
b) dell’impegno scritto dell’offerente di utilizzare il frumento tenero o la segala, entro 60 giorni dall’uscita dai magazzini d’intervento e comunque entro il 31 luglio 2007, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell’importo di 40 EUR per tonnellata entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione della gara;
c) dell’impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero e di segala aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l’11 ottobre 2006 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles). Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 13.00 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 27 dicembre 2006, il 4 aprile 2007 e il 16 maggio 2007, settimane nel corso delle quali non vengono organizzate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 27 giugno 2007 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d’intervento le cui coordinate figurano all’allegato I.
Articolo 5
Nelle quattro ore che seguono lo scadere del termine di presentazione fissato all’articolo 4, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata alcuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per posta elettronica, conformemente al modello che figura all’allegato II. Per ogni gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto a seconda del tipo di cereale. L’identità degli offerenti deve restare segreta.
Articolo 6
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita del frumento tenero o della segala o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione del prezzo minimo può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.
Articolo 7
1. La cauzione di cui all’articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali: a) l’offerta non è stata accolta; b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all’articolo 3, lettera b).
2. La garanzia di cui all’articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di frumento tenero o di segala utilizzati per la produzione di farina nella Comunità.
Articolo 8
1. La prova dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92.
2. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell’esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all’impegno di cui all’articolo 3, lettere b) e c), e recare una delle diciture figuranti nell’allegato III.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).
3 GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ( GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13 ).
ELENCO DELLE GARE
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell’ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali provenienti da scorte di intervento ai fini della trasformazione in farina nella Comunità
Modello
Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1482/2006
«TIPO DI CEREALE: codice NC »
«STATO MEMBRO »
Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).
1001 90 per il frumento tenero e 1002 00 00 per la segala.
Indicare lo Stato membro di cui trattasi.
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2