del 6 ottobre 2006
relativo all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 2 , prevede che i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
(2) Gli Stati membri dispongono di scorte d’intervento per il granturco, il frumento tenero, l’orzo e la segala. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno tali scorte di cereali degli Stati membri. A tal fine, occorre indire gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi d’intervento degli Stati membri. Ogni gara deve essere considerata come una gara distinta.
(3) È necessario prevedere alcune deroghe alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto riguarda il livello della necessaria garanzia di buon fine. Occorre pertanto fissare la garanzia ad un livello sufficiente.
(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
(5) Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione sia effettuata con mezzi elettronici. Nella comunicazione dell’organismo d’intervento alla Commissione è importante mantenere l’anonimato degli offerenti.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d’intervento procedono, per mezzo di gare permanenti sul mercato interno della Comunità, alla vendita di cereali da essi detenuti. Gli Stati membri interessati sono elencati nell’allegato I e per ciascuno di essi sono indicati i quantitativi massimi dei diversi cereali a cui si riferiscono le gare.
Articolo 2
Le vendite di cui all’articolo 1 sono effettuate alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, di detto regolamento, la cauzione per l’offerta è stabilita a 10 EUR/t.
Articolo 3
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l’11 ottobre 2006 alle ore 13 (ora di Bruxelles). Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 13 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 1 o novembre 2006, il 27 dicembre 2006, il 4 aprile 2007 ed il 16 maggio 2007, dato che in tali settimane non sono effettuate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 27 giugno 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo di intervento interessato, i cui dati sono riportati nell’allegato I.
Articolo 4
Entro quattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, gli organismi d’intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia nessuna notifica entro il termine prescritto, la Commissione ritiene che tale Stato membro non ha presentato nessuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate tramite mezzi elettronici utilizzando il modulo riportato all’allegato II. Un modulo separato per ciascun tipo di cereale è inviato alla Commissione per ogni gara indetta. L’identità dei concorrenti deve rimanere segreta.
Articolo 5
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).
ELENCO DELLE GARE
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell’ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali delle scorte di intervento
Modello
Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1483/2006
«TIPO DI CEREALE: codice NC »
«STATO MEMBRO »
Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D2).
1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l’orzo, 1005 90 00 per il granturco e 1002 00 00 per la segala.
Indicare lo Stato membro interessato.