del 28 settembre 2006
recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe da concedere agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali 1 , in particolare l’articolo 17, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico.
(2) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto nuove variabili e ha imposto agli Stati membri nuovi obblighi in merito ai periodi di riferimento, ai livelli di dettaglio e ai termini per la trasmissione dei dati.
(3) È necessario pertanto modificare i sistemi statistici nazionali.
(4) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha stabilito i periodi transitori massimi che la Commissione può concedere per le singole variabili.
(5) Sono scadute le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 606/2001 della Commissione, del 23 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe concesse agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali 2 .
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le deroghe di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1165/98 e all’allegato del regolamento (CE) n. 1158/2005 sono specificate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1 ).
2 GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1 .
Nelle seguenti tabelle sono specificati i periodi transitori e le deroghe concesse agli Stati membri per i singoli indicatori di ciascun allegato del regolamento (CE) n. 1165/98 (in appresso «regolamento SC») modificato dal regolamento (CE) n. 1158/2005.
Nella prima colonna di ciascuna tabella è specificato l’indicatore in questione. Le lettere in maiuscolo si riferiscono ai quattro allegati del regolamento (CE) n. 1165/98:
A — Industria
B — Costruzione
C — Commercio al dettaglio e riparazioni
D — Altri servizi
I codici a tre cifre si riferiscono alle variabili come segue:
110 — Produzione
115 — Produzione di opere edilizie
116 — Produzione di opere civili
120 — Fatturato
122 — Fatturato realizzato sul mercato non interno
132 — Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno
210 — Numero di persone occupate
310 — Prezzi alla produzione
312 — Prezzi alla produzione sul mercato non interno
340 — Prezzi all’importazione
La seconda colonna descrive il contenuto della deroga conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1158/2005. Sono possibili quattro casi:
— prima trasmissione dei dati: si applica ai nuovi indicatori introdotti dal regolamento (CE) n. 1158/2005,
— distinzione tra zona euro e zona extra euro: per gli indicatori relativi al mercato non interno (A-122, A-132 e A-312), nonché per i prezzi all’importazione (A-340) va ora operata una distinzione tra le componenti attribuibili ai paesi della zona euro e ai paesi della zona extra euro (paesi extra UE e Stati membri dell’UE non aderenti all’UEM),
— termine per la trasmissione dei dati: riguarda gli indicatori per i quali i dati devono essere trasmessi entro termini più brevi di quelli fissati in precedenza; nella tabella è indicato il nuovo termine, tenuto conto della proroga di 15 giorni concessa dal regolamento SC per i paesi al di sotto di una determinata soglia,
— frequenza mensile dei dati: si applica agli indicatori da fornire con cadenza non più trimestrale bensì mensile.
Il «contenuto dei dati» nella terza colonna fa riferimento ai codici della NACE Rev. 1.1 o della CPA richiesti per ciascun indicatore dal regolamento SC. In caso di applicazione di una deroga solo a una parte dei codici della NACE/CPA richiesti per un indicatore e un paese o nel caso in cui esistano numerose deroghe per lo stesso indicatore, in tale colonna sono indicati i pertinenti codici e nelle colonne seguenti le corrispondenti date.
Nella quarta colonna è specificata la «fine del periodo transitorio». Si tratta di una data formale in cui scade la deroga e il paese diviene obbligato a ottemperare totalmente al regolamento SC con riguardo al contenuto della deroga.
Per «primo periodo di riferimento secondo le nuove norme» si intende il primo periodo di riferimento per il quale gli Stati membri sono tenuti a fornire dati conformemente agli emendamenti apportati al regolamento SC dal regolamento (CE) n. 1158/2005. Con riguardo ai quattro possibili casi specificati in precedenza per la colonna sul contenuto della deroga ciò significa rispettivamente:
— il primo periodo di riferimento per il quale devono essere forniti dati in caso di nuovi indicatori,
— il primo periodo di riferimento per il quale va operata una distinzione tra i paesi della zona euro e quelli della zona extra euro con riguardo agli indicatori relativi al mercato non interno,
— il primo periodo di riferimento per il quale i dati devono essere trasmessi entro termini più brevi,
— il primo periodo di riferimento (mese) per il quale la cadenza della trasmissione dei dati non deve essere più trimestrale bensì mensile.
Nell’ultima colonna è specificato il primo termine per la trasmissione dei dati dopo la scadenza della deroga. Nel caso della prima trasmissione dei dati e della distinzione tra zona euro e zona extra euro tale termine corrisponde alla data di scadenza della deroga. Nel caso di termini più brevi per la trasmissione dei dati, la data indicata in tale colonna corrisponde al primo termine normale per la trasmissione dei dati dopo la scadenza della deroga.
Formati delle date: giorno = gg/mm/aaaa; mese = mm/aaaa; trimestre = Qq/aaaa.
I paesi sono elencati secondo l’ordine alfabetico del loro nome nella rispettiva lingua ufficiale: Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Regno Unito. Per i paesi ai quali non sono state concesse deroghe non è stata compilata alcuna tabella.
BELGIO
DANIMARCA
GERMANIA
ESTONIA
GRECIA
SPAGNA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
UNGHERIA
MALTA
PAESI BASSI
AUSTRIA
POLONIA
PORTOGALLO
SLOVENIA
SLOVACCHIA
FINLANDIA
REGNO UNITO