32006R1517•Regolamento (CE) n. 1517/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006 , recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna
32006R1517Regulation16 ott 2006
del 12 ottobre 2006
recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
(2) La Spagna ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini di qualità rossi prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) del suo territorio. In particolare si tratta di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di vini di qualità rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta. Sul mercato di questi v.q.p.r.d. rossi sono state registrate notevoli eccedenze, che si traducono in una riduzione dei prezzi e in un preoccupante incremento delle scorte per la fine della campagna in corso. Per invertire questa tendenza negativa e ovviare alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte di v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.
(3) Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 100 000 hl di vini di qualità rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e per un quantitativo massimo di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta.
(4) La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle relative alla consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e al versamento di un anticipo.
(5) È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, nel permettere ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.
(6) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole greggio o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, approvvigionato in primo luogo tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 100 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nella regione determinata di Jumilla e di 85 000 hl di v.q.p.r.d. rossi prodotti nelle regioni determinate di Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona e Terra Alta, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a questo tipo di distillazione.
Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «contratto»), dal 16 ottobre 2006 al 17 novembre 2006.
I contratti sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
I contratti non sono trasferibili.
1. Se il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo d’intervento supera il quantitativo fissato all’articolo 1, lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione loro applicabile.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 1 o dicembre 2006. L’approvazione riporta la percentuale di riduzione eventualmente applicata e il quantitativo di vino accettato per contratto e indica la possibilità, per il produttore, di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione. Entro il 12 dicembre 2006 lo Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di vino figuranti nel contratti approvati.
3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare in virtù del presente regolamento.
1. I quantitativi di vino oggetto di contratti approvati sono consegnati alle distillerie entro l’11 maggio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento entro il 31 luglio 2007, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
2. La cauzione è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati non appena il produttore fornisce la prova dell’avvenuta consegna alla distilleria. La cauzione è incamerata in assenza di consegne entro i termini di cui al paragrafo 1.
Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 3 EUR/% vol/hl.
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Il titolo alcolometrico minimo di tale prodotto è pari a 92 % vol.
2. Il prezzo che l’organismo d’intervento versa al distillatore per l’alcole greggio consegnato è pari a 3,367 EUR/% vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo pari a 2,208 EUR/% vol/hl. In tal caso dal prezzo realmente pagato è dedotto l’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 ( GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3 ).
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