del 12 ottobre 2006
relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare misure intese ad assicurare il rispetto delle condizioni applicabili a taluni contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di carni bovine di alta qualità.
(2) Dalle discussioni con i paesi esportatori di carni bovine di alta qualità nell’ambito dei contingenti tariffari CE/OMC, rispettivamente, di 11 000, 5 000 e 4 000 tonnellate, è emersa l’esigenza di adeguare le condizioni di importazione applicabili a tali contingenti.
(3) A fini di chiarezza è opportuno assegnare i contingenti tariffari, per i quali l’Argentina, il Brasile e l’Uruguay sono i soli fornitori, ai rispettivi paesi.
(4) È pertanto opportuno che la Commissione adotti definizioni più facili da controllare e da verificare secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in modo da consentire una verifica ex post e un controllo del rispetto della definizione senza modificare le condizioni di importazione di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le condizioni che disciplinano i contingenti tariffari CE/OMC, rispettivamente, di 11 000, 5 000 e 4 000 tonnellate, per le importazioni nella Comunità di carni bovine di alta qualità dei codici NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 e 0206 29 91 , si applicano come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2006. Per il Consiglio La presidente S. HUOVINEN
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 .