32006R1542•Regolamento (CE) n. 1542/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
32006R1542Regulation17 ott 2006
del 13 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 44,
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 2 , prevede un ritiro preventivo inteso a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. In questo modo, al di là di un certo limite, la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota. I limiti devono essere calcolati sulla base delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, fissate al momento dell’adozione del suddetto regolamento. A norma dell’articolo 10 del medesimo regolamento, le quote fissate nel suddetto allegato III sono adattate dalla Commissione entro il 30 settembre 2006. Tale adattamento comporta una modifica delle quote e una riduzione della produzione ammissibile di quota. Per limitarsi all’effetto perseguito con il ritiro preventivo ed evitare ambiguità nell’applicazione di tale misura, è opportuno sostituire il riferimento alle quote fissate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 con un riferimento alle quote riportate nell’allegato del regolamento (CE) n. 493/2006.
(2) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 493/2006, la concessione dell’aiuto transitorio allo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare è soggetta all’applicazione del regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale 3 . Tuttavia le modalità previste dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1554/2001 per fissare l’importo forfettario che rappresenta le spese di trasporto marittimo non saranno più applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006, a seguito della decisione della «United Terminal Sugar Market Association of London» di non fissare più il London Daily Price. Occorre pertanto fissare un importo forfettario, basato sul valore medio dei mesi da aprile a giugno 2006, applicabile durante il periodo di applicazione dell’aiuto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 493/2006.
(3) Le quote transitorie assegnate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 possono essere utilizzate solo se l’impresa interessata è riuscita ad adattare in tempo utile decisioni di investimento già prese, cosa che per alcune imprese non è stata possibile. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di riassegnare alle imprese interessate la rimanenza delle quote transitorie come quote transitorie per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
(4) L’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le modalità con cui gli Stati membri assegnano le quote alle imprese che risultano da una fusione o alle imprese cessionarie. A seconda della data di fusione o di cessione, le misure producono effetti per la campagna in corso o per la campagna successiva. Occorre prevedere che, quando una fusione o una cessione avviene tra il 1 o luglio e il 30 settembre 2006, a richiesta delle imprese interessate le misure possano produrre effetti per la campagna 2006/2007 e non per la campagna successiva, come previsto al punto V del suddetto allegato, in modo da tener conto del fatto che la campagna 2006/2007 comincia il 1 o luglio e non il 1 o ottobre, come le campagne successive.
(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:
| 1) | all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. 2. Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti: a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I; b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006. Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1.»; | a) | il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I; | b) | il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I; | ||||
| b) | il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006. |
all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «L’importo forfettario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1554/2001 è fissato per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 ottobre 2006 a 34,19 EUR per tonnellata.»;
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008.»;
alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 10 bis : «Articolo 10 bis Fusione o cessione di impresa Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del regolamento (CE) n. 318/2006, se la fusione o la cessione avviene tra il 1 o luglio e il 30 settembre 2006 le misure di cui ai punti II e III del suddetto allegato producono i loro effetti per la campagna 2006/2007.»;
è aggiunto l’allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2006 ( GU L 134 del 20.5.2006, pag. 19 ).
3 GU L 205 del 31.7.2001, pag. 18 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1442/2002 ( GU L 212 dell’8.8.2002, pag. 5 ).
«ALLEGATO IV (Quote di cui all'articolo 3) Stato membro o regioni Zucchero Isoglucosio Sciroppo di inulina (1) (2) (3) (4) Belgio 819 812 71 592 215 247 Repubblica ceca 454 862 — — Danimarca 420 746 — — Germania 3 416 896 35 389 — Grecia 317 502 12 893 — Spagna 996 961 82 579 — Francia (metropolitana) 3 288 747 19 846 24 521 Francia (DOM) 480 245 — — Irlanda 199 260 — — Italia 1 557 443 20 302 — Lettonia 66 505 — — Lituania 103 010 — — Ungheria 401 684 137 627 — Paesi Bassi 864 560 9 099 80 950 Austria 387 326 — — Polonia 1 671 926 26 781 — Portogallo (continentale) 69 718 9 917 — Portogallo (Azzorre) 9 953 — — Slovenia 52 973 — — Slovacchia 207 432 42 547 — Finlandia 146 087 11 872 — Svezia 368 262 — — Regno Unito 1 138 627 27 237 —»
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