32006R1547•Regolamento (CE) n. 1547/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
32006R1547Regulation6 nov 2006
del 13 ottobre 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi 1 , in particolare l’articolo 1, secondo comma, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, del 26 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio 2 , è stato modificato in modo sostanziale a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) L’articolo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l’impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi sia subordinato ad autorizzazione preventiva. È necessario precisare le modalità pratiche per il rilascio di tali autorizzazioni tenendo conto delle esigenze in materia di controllo delle imprese. Occorre, in particolare, stabilire un limitato periodo di validità delle autorizzazioni al fine di permettere agli Stati membri di sanzionare l’inosservanza delle disposizioni comunitarie.
(3) L’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati siano determinate in base a criteri oggettivi, stabiliti tenendo conto delle esigenze tecniche. È necessario stabilire tali percentuali, segnatamente sulla base degli elementi forniti dagli Stati membri. Per facilitare il controllo nel rispetto di questa disposizione, è opportuno applicare dette percentuali in modo globale e non per singoli prodotti.
(4) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2204/90 fa obbligo agli Stati membri di istituire controlli amministrativi e materiali. Occorre specificare i criteri che debbono presiedere ai controlli, in particolare sotto il profilo della frequenza.
(5) L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l’impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporti il pagamento di una somma pari, per 100 kilogrammi, al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la fabbricazione di 100 kilogrammi delle caseine e dei caseinati risultante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e quello risultante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall’altro. È necessario determinare tale somma tenendo conto dei prezzi rilevati sul mercato durante un periodo di riferimento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2204/90 sono rilasciate per dodici mesi, su domanda degli interessati, a condizione che questi s’impegnino previamente per iscritto ad osservare e ad accettare le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), da una parte, e lettera c), dall’altra, di tale regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d’ordine per ciascuna impresa o, se del caso, per ciascuno stabilimento di fabbricazione.
3. L’autorizzazione può riferirsi ad uno o più tipi di formaggi, conformemente alla domanda dell’interessato.
1. Le percentuali massime di incorporazione di cui all’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 figurano nell’allegato I del presente regolamento. Esse si applicano al peso della produzione dei tipi di formaggi di cui allo stesso allegato realizzata dall’impresa o dallo stabilimento di produzione di cui trattasi, durante un periodo di sei mesi.
2. L’elenco dei prodotti di cui all’allegato I, nonché le relative percentuali massime, vengono modificati sulla base di domande motivate, comprovanti l’esigenza tecnica di un’aggiunta di caseina o caseinati.
1. La contabilità di magazzino di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2204/90 comporta informazioni relative in particolare all’origine, alla composizione e alla quantità delle materie prime impiegate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare tali informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese.
2. Ai controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2204/90 debbono presiedere i seguenti criteri: a) almeno il 30 % delle imprese soggette ad autorizzazione sono controllate ogni trimestre; b) ogni impresa soggetta ad autorizzazione è controllata almeno una volta all’anno e quelle che producono oltre 300 t di formaggi all’anno sono controllate almeno due volte.
3. Entro un mese a decorrere dall’accertamento dell’infrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui sono stati impiegati caseine e/o caseinati senza rispettare le percentuali autorizzate ovvero senza autorizzazione.
1. La somma dovuta a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.
2. Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
Oltre alle comunicazioni ex articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2204/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:
a) il numero di autorizzazioni rilasciate e/o revocate;
b) i quantitativi di caseine e di caseinati dichiarati ai sensi di tali autorizzazioni, suddivisi secondo i diversi tipi di formaggi.
Il regolamento (CEE) n. 2742/90 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 ( GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6 ).
2 GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/2005 ( GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 4 ).
3 Cfr. allegato II.
Percentuali massime di incorporazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1:
a) formaggi fusi di cui al codice NC 0406 30 : 5 %;
b) formaggi fusi grattugiati di cui al codice NC ex 0406 20 : 5 % 1 ;
c) formaggi fusi in polvere di cui al codice NC ex 0406 20 : 5 % 1 .
1 Fabbricati con un processo a ciclo continuo, senza aggiunta di formaggi fusi già prodotti.
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
| Regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione ( GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione ( GU L 85 del 5.4.1991, pag. 15 ) | |
| Regolamento (CEE) n. 2146/92 della Commissione ( GU L 214 del 30.7.1992, pag. 23 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione ( GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27 ) | limitatamente ai riferimenti fatti nell’allegato al regolamento (CEE) n. 2742/90 |
| Regolamento (CE) n. 78/96 della Commissione ( GU L 15 del 20.1.1996, pag. 15 ) | |
| Regolamento (CE) n. 265/2002 della Commissione ( GU L 43 del 14.2.2002, pag. 13 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1815/2005 della Commissione ( GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 4 ) |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CEE) n. 2742/90 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli da 1 a 4 | Articoli da 1 a 4 |
| Articolo 5, punti 1 e 2 | Articolo 5, lettere a) e b) |
| — | Articolo 6 |
| Articolo 6 | Articolo 7 |
| Allegato, primo, secondo e terzo trattino | Allegato I, lettere da a) a c) |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |
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