32006R1556•Regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006 , che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d’importazione per le carni suine (Versione codificata)
32006R1556Regulation8 nov 2006
del 18 ottobre 2006
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d’importazione per le carni suine
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui 1 , in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 2 , in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli 3 , è stato modificato in modo sostanziale a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1 o gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.
(3) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione. A tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 5 . Inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione. Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
(4) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il dazio doganale per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni suine, entro il limite di un determinato quantitativo. Per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno.
(5) Per agevolare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico.
(6) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza, è necessario utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
(7) Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito del contingente tariffario aperto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.
Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l'aliquota del dazio doganale sono precisati all'allegato I.
Il quantitativo fissato all'allegato I è scaglionato sull'arco dell'anno nel modo seguente:
— 25 % nel periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo,
— 25 % nel periodo dal 1 o aprile al 30 giugno,
— 25 % nel periodo dal 1 o luglio al 30 settembre,
— 25 % nel periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre.
Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:
a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
b) la domanda di titolo deve menzionare il numero d’ordine e può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15. La domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 t e non più del 20 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 2;
c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II, parte A;
e) il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II, parte B.
1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui all'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro. Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di cui all'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di cui all'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, lettera b), e per l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente paragrafo.
3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo interessato. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate per via elettronica il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato III qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati III e IV qualora siano state inoltrate domande.
4. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può decidere di non dar seguito alle domande e svincolare immediatamente le cauzioni.
5. L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano immediatamente la cauzione.
6. La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo dello stesso anno.
7. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.
8. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in detto periodo ai sensi del presente regolamento. Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato V.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.
La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.
I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.
Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».
Il regolamento (CE) n. 1432/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VII.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ( GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3 ).
2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
3 GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 ( GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28 ).
4 Cfr. allegato VI.
5 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7 ).
DAZIO DOGANALE FISSATO ALLO 0 %
| Numero d’ordine | Codice NC | Dal 1 o gennaio al 31 dicembre |
|---|---|---|
| 09.4046 | 0203 19 13 0203 29 15 | 7 000 |
PARTE A
Diciture di cui all’articolo 3, lettera d):
| — | in spagnolo | : | Reglamento (CE) n o 1556/2006 |
|---|---|---|---|
| — | in ceco | : | Nařízení (ES) č. 1556/2006 |
| — | in danese | : | Forordning (EF) nr. 1556/2006 |
| — | in tedesco | : | Verordnung (EG) Nr. 1556/2006 |
| — | in estone | : | Määrus (EÜ) nr 1556/2006 |
| — | in greco | : | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 |
| — | in inglese | : | Regulation (EC) No 1556/2006 |
| — | in francese | : | règlement (CE) n o 1556/2006 |
| — | in italiano | : | Regolamento (CE) n. 1556/2006 |
| — | in lettone | : | Regula (EK) Nr. 1556/2006 |
| — | in lituano | : | Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006 |
| — | in ungherese | : | 1556/2006/EK rendelet |
| — | in maltese | : | Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006 |
| — | in olandese | : | Verordening (EG) nr. 1556/2006 |
| — | in polacco | : | Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 |
| — | in portoghese | : | Regulamento (CE) n. o 1556/2006 |
| — | in slovacco | : | Nariadenie (ES) č. 1556/2006 |
| — | in sloveno | : | Uredba (ES) št. 1556/2006 |
| — | in finlandese | : | Asetus (EY) N:o 1556/2006 |
| — | in svedese | : | Förordning (EG) nr 1556/2006 |
PARTE B
Diciture di cui all’articolo 3, lettera e):
| — | in spagnolo | : | Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) n o 1556/2006 |
|---|---|---|---|
| — | in ceco | : | Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006 |
| — | in danese | : | Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006 |
| — | in tedesco | : | Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006 |
| — | in estone | : | Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks |
| — | in greco | : | Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 |
| — | in inglese | : | Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006 |
| — | in francese | : | droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) n o 1556/2006 |
| — | in italiano | : | Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006 |
| — | in lettone | : | Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006 |
| — | in lituano | : | 0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006 |
| — | in ungherese | : | 0 %-os vámtétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján |
| — | in maltese | : | Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006 |
| — | in olandese | : | Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006 |
| — | in polacco | : | Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006 |
| — | in portoghese | : | Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n. o 1556/2006 |
| — | in slovacco | : | Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006 |
| — | in sloveno | : | 0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006 |
| — | in finlandese | : | Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti |
| — | in svedese | : | Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006 |
Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 3
Domanda di titoli d’importazione
da trasmettere dagli Stati membri all’indirizzo elettronico seguente:
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG AGRI.D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
| Domanda di titoli d’importazione con dazio doganale fissato allo 0 % | Data | Periodo |
|---|---|---|
| Stato membro: Speditore: Responsabile cui rivolgersi: Telefono: Fax: Indirizzo elettronico: |
| Numero d’ordine | Quantitativi domandati (in tonnellate per prodotto) |
|---|---|
| 09.4046 |
Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 3
Domanda di titoli d’importazione
da trasmettere dagli Stati membri all’indirizzo elettronico seguente:
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG AGRI.D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
| Domanda di titoli d’importazione con dazio doganale fissato allo 0 % | Data | Periodo |
|---|---|---|
| Stato membro: |
| Numero d’ordine | Codice NC | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantitativi domandati (in tonnellate) |
|---|---|---|---|
| 09.4046 | |||
| Totale in tonnellate per prodotto |
Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 9
Quantitativi effettivamente importati
da trasmettere dagli Stati membri all’indirizzo elettronico seguente:
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG AGRI.D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
Stato membro:
| Numero d’ordine | Quantitativi effettivamente importati | Paese d’origine |
|---|
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
| Regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione ( GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 1593/95 della Commissione ( GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 94 ) | |
| Regolamento (CE) n. 2068/96 della Commissione ( GU L 277 del 30.10.1996, pag. 12 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1377/2000 della Commissione ( GU L 156 del 29.6.2000, pag. 30 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1006/2001 della Commissione ( GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13 ) | limitatamente all’articolo 1 |
| Regolamento (CE) n. 2083/2004 della Commissione ( GU L 360 del 7.12.2004, pag. 12 ) | limitatamente all’articolo 1 |
| Regolamento (CE) n. 341/2005 della Commissione ( GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28 ) | limitatamente all’articolo 1 |
TAVOLA DI CONCORDANZA
| Regolamento (CE) n. 1432/94 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, primo comma | Articolo 2 |
| Articolo 2, secondo comma | — |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, prima frase | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, seconda frase | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, terza e quarta frase, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 4, primo e secondo comma | Articolo 4, paragrafo 4, primo e secondo comma |
| Articolo 4, paragrafo 4, terzo comma | Articolo 4, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 4, quarto comma | Articolo 4, paragrafo 6 |
| Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 7 |
| Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 4, paragrafo 8 |
| Articolo 4, paragrafo 7 | Articolo 4, paragrafo 9 |
| Articoli 5, 6 e 7 | Articoli 5, 6 e 7 |
| — | Articolo 8 |
| Articolo 8 | Articolo 9 |
| Allegato I | Allegato I |
| — | Allegato II |
| Allegato II | Allegato III |
| Allegato III | Allegato IV |
| Allegato IV | Allegato V |
| — | Allegato VI |
| — | Allegato VII |
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (). ↩ ↩2
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