del 18 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni di offerta di cereali agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi in tutta la Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori. A tale proposito, il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione 2 non prevede esplicitamente un termine per la presa in consegna dei cereali offerti all'intervento. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno precisare tale termine.
(2) Non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati. A tal fine occorre tener conto della nuova situazione nell'ambito dell'intervento, connessa in particolare all'ammasso di lunga durata di determinati cereali, e dei suoi effetti sulla qualità dei prodotti.
(3) Per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo, risulta pertanto necessario procedere a un rafforzamento dei criteri di qualità del granturco previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000. A tal fine è opportuno ridurre il tenore massimo di umidità nonché la percentuale massima di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento. Tenuto conto delle somiglianze agronomiche tra il sorgo e il granturco, occorre prevedere per coerenza misure analoghe anche per il sorgo. Inoltre, per coerenza con gli altri cereali ammissibili al regime d'intervento, occorre altresì introdurre un nuovo criterio di peso specifico per il granturco.
(4) È inoltre opportuno adattare di conseguenza i livelli delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili al granturco e al sorgo che figurano nelle tabelle I, II e III dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 824/2000.
(5) Per consentire la redazione di un rapporto statistico settimanale sulla situazione delle scorte di cereali in regime d'intervento, è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
(6) Per consentire una corretta gestione del regime d'intervento dei cereali, è necessario ottenere e repertoriare talune informazioni su una base regionale armonizzata. A tal fine è opportuno utilizzare i livelli regionali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali 3 , e chiedere agli Stati membri di trasmettere queste informazioni alla Commissione.
(7) Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.
(9) Le modifiche di cui al presente regolamento devono essere applicate ai cereali offerti all'intervento a decorrere dal 1 o novembre 2006. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
(10) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:
- All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. L'ultima presa in consegna deve aver luogo al più tardi alla fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, senza tuttavia oltrepassare la data del 31 luglio in Spagna, in Grecia, in Italia e in Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.»
- Gli allegati I e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 ( GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65 ).
3 GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
Gli allegati I e VII sono così modificati:
1 Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»