32006R1572•Regolamento (CE) n. 1572/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
32006R1572Regulation20 ott 2006
del 18 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni di offerta di cereali agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi in tutta la Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori. A tale proposito, il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione 2 non prevede esplicitamente un termine per la presa in consegna dei cereali offerti all'intervento. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno precisare tale termine.
(2) Non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati. A tal fine occorre tener conto della nuova situazione nell'ambito dell'intervento, connessa in particolare all'ammasso di lunga durata di determinati cereali, e dei suoi effetti sulla qualità dei prodotti.
(3) Per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo, risulta pertanto necessario procedere a un rafforzamento dei criteri di qualità del granturco previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000. A tal fine è opportuno ridurre il tenore massimo di umidità nonché la percentuale massima di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento. Tenuto conto delle somiglianze agronomiche tra il sorgo e il granturco, occorre prevedere per coerenza misure analoghe anche per il sorgo. Inoltre, per coerenza con gli altri cereali ammissibili al regime d'intervento, occorre altresì introdurre un nuovo criterio di peso specifico per il granturco.
(4) È inoltre opportuno adattare di conseguenza i livelli delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili al granturco e al sorgo che figurano nelle tabelle I, II e III dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 824/2000.
(5) Per consentire la redazione di un rapporto statistico settimanale sulla situazione delle scorte di cereali in regime d'intervento, è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
(6) Per consentire una corretta gestione del regime d'intervento dei cereali, è necessario ottenere e repertoriare talune informazioni su una base regionale armonizzata. A tal fine è opportuno utilizzare i livelli regionali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali 3 , e chiedere agli Stati membri di trasmettere queste informazioni alla Commissione.
(7) Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.
(9) Le modifiche di cui al presente regolamento devono essere applicate ai cereali offerti all'intervento a decorrere dal 1 o novembre 2006. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
(10) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:
| 1) | «3.9.: per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995 e, nel caso del granturco, i metodi tradizionali applicati.» | «3.9. | per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995 e, nel caso del granturco, i metodi tradizionali applicati.» |
|---|---|---|---|
| «3.9. | per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995 e, nel caso del granturco, i metodi tradizionali applicati.» |
| 3) | «a): Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII. | «a) | Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII. | b) | Qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero, di 73 kg/hl per il granturco o di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII.» |
|---|---|---|---|---|---|
| «a) | Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII. | ||||
| b) | Qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero, di 73 kg/hl per il granturco o di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII.» |
| 4) | È inserito il seguente articolo 11 bis : «Articolo 11 bis Per ciascun cereale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ciascuno Stato membro comunica per via elettronica: a) ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), la situazione delle scorte d'intervento, in particolare per quanto riguarda: i) i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; ii) i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; iii) i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); iv) i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento; b) il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi messi in vendita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ; c) il mercoledì successivo alla data in cui lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi destinati ad essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ; d) al più tardi alla fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 ." GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 ." GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1 .» " | a) | i): i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; | i) | i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; | ii) | i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; | iii) | i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); | iv) | i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento; | b) | il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi messi in vendita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ; | c) | il mercoledì successivo alla data in cui lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi destinati ad essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ; | d) | al più tardi alla fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; | i) | i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; | ii) | i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; | iii) | i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); | iv) | i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento; | ||||||||
| i) | i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento; | ||||||||||||||||
| ii) | i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; | ||||||||||||||||
| iii) | i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); | ||||||||||||||||
| iv) | i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento; | ||||||||||||||||
| b) | il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi messi in vendita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ; | ||||||||||||||||
| c) | il mercoledì successivo alla data in cui lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi destinati ad essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ; | ||||||||||||||||
| d) | al più tardi alla fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio , i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 ( GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65 ).
3 GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
Gli allegati I e VII sono così modificati:
| 1) | L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Frumento duro Frumento tenero Orzo Granturco Sorgo A. Tenore massimo di umidità 14,5 % 14,5 % 14,5 % 13,5 % 13,5 % B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo: 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 1. Chicchi spezzati 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3) 5 % 7 % 12 % 5 % 5 % di cui: a) chicchi striminziti — — b) altri cereali 3 % 5 % — — c) chicchi attaccati da parassiti d) chicchi che presentano colorazioni del germe — — — e) chicchi scaldati per essiccamento 0,50 % 0,50 % 3 % 0,50 % 0,50 % 3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi, 5 % — — — — di cui: — chicchi colpiti da fusariosi 1,5 % — — — — 4. Chicchi germinati 4 % 4 % 6 % 6 % 6 % 5. Impurità varie (Schwarzbesatz), 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % di cui: a) semi estranei: — nocivi 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % — altri b) chicchi avariati: — chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida 0,05 % 0,05 % — altri c) impurità propriamente dette d) pule e) segala cornuta 0,05 % 0,05 % — — — f) chicchi cariati — — — g) insetti morti e frammenti di insetti C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente 27 % — — — — D. Tenore massimo di tannino 1 — — — — 1 % E. Peso specifico minimo (kg/hl) 78 73 62 71 — F. Tasso minimo di proteine 1 : — campagna 2000/2001 11,5 % 10 % — — — — campagna 2001/2002 11,5 % 10,3 % — — — — campagna 2002/2003 e successive 11,5 % 10,5 % G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg) 220 220 H. Indice minimo di Zélény (ml) — 22 — — — |
|---|
| 2) | | Tasso di umidità (%) | Maggiorazioni (EUR/t) | Tasso di umidità (%) | Maggiorazioni (EUR/t) |; | --- | --- | --- | --- |; | — | — | 13,4 | 0,1 |; | — | — | 13,3 | 0,2 |; | — | — | 13,2 | 0,3 |; | — | — | 13,1 | 0,4 |; | — | — | 13,0 | 0,5 |; | — | — | 12,9 | 0,6 |; | — | — | 12,8 | 0,7 |; | — | — | 12,7 | 0,8 |; | — | — | 12,6 | 0,9 |; | — | — | 12,5 | 1,0 |; | 12,4 | 0,1 | 12,4 | 1,1 |; | 12,3 | 0,2 | 12,3 | 1,2 |; | 12,2 | 0,3 | 12,2 | 1,3 |; | 12,1 | 0,4 | 12,1 | 1,4 |; | 12,0 | 0,5 | 12,0 | 1,5 |; | 11,9 | 0,6 | 11,9 | 1,6 |; | 11,8 | 0,7 | 11,8 | 1,7 |; | 11,7 | 0,8 | 11,7 | 1,8 |; | 11,6 | 0,9 | 11,6 | 1,9 |; | 11,5 | 1 | 11,5 | 2,0 |; | 11,4 | 1,1 | 11,4 | 2,1 |; | 11,3 | 1,2 | 11,3 | 2,2 |; | 11,2 | 1,3 | 11,2 | 2,3 |; | 11,1 | 1,4 | 11,1 | 2,4 |; | 11,0 | 1,5 | 11,0 | 2,5 |; | 10,9 | 1,6 | 10,9 | 2,6 |; | 10,8 | 1,7 | 10,8 | 2,7 |; | 10,7 | 1,8 | 10,7 | 2,8 |; | 10,6 | 1,9 | 10,6 | 2,9 |; | 10,5 | 2,0 | 10,5 | 3,0 |; | 10,4 | 2,1 | 10,4 | 3,1 |; | 10,3 | 2,2 | 10,3 | 3,2 |; | 10,2 | 2,3 | 10,2 | 3,3 |; | 10,1 | 2,4 | 10,1 | 3,4 |; | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 3,5 | |
|---|
1 Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»
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