32006R1616•Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006 , relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania
32006R1616Regulation31 ott 2006
del 23 ottobre 2006
relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA»). L’ASA è in corso di ratifica.
(2) Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra 1 (di seguito denominato «accordo interinale»), che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA. L’accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
(3) È opportuno fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA e dell’accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all’attuazione dell’ASA dopo la sua entrata in vigore.
(4) L’ASA e l’accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari dell’Albania possano essere importati nella Comunità applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
(5) Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni 2 , al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni 3 , al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 4 o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 5 .
(6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola 6 .
(7) Ai fini dell’attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 7 .
(8) È opportuno che le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 8 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto
Il presente regolamento fissa talune procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA») e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (di seguito denominato «accordo interinale»).
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Riduzioni tariffarie
1. Fermo restando il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è: a) pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem, o b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Albania, vengono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Clausola di salvaguardia generale
Fatto salvo l’articolo 7 del presente regolamento, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le condizioni e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA.
Clausola di penuria
Fatto salvo l’articolo 7 del presente regolamento, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 39 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69.
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39 dell’ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.
Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38 dell'ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA. Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa prende una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA; oppure b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a) dell'ASA se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA. La Commissione notifica agli Stati membri le misure adottate.
2. Ciascuno Stato membro può sottoporre al Consiglio, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui gli sono state notificate, le misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.
Concorrenza
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo. Le misure previste all’articolo 37, paragrafo 9, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71, paragrafo 9, dell’ASA, vengono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Albania a norma dell’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.
Frode o mancata cooperazione amministrativa
Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 30 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43 dell’ASA, essa, senza indugio:
a) ne informa il Consiglio;
b) notifica al comitato misto e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni corredate di informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di stabilizzazione e di associazione.
Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43, paragrafo 5, dell’ASA sono fatte dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3 del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’ASA.
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Notifica
La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato misto e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall’accordo interinale o dall’ASA.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente J.-E. ENESTAM
1 GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2 .
2 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ( GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1 ).
3 GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 ( GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31 ).
4 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
5 GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
6 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
7 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
8 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (). ↩ ↩2
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