32006R1617•Regolamento (CE) n. 1617/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine
32006R1617Regulation20 nov 2006
del 24 ottobre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio 1 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, fissa norme intese a facilitare il rilascio o la compilazione corretti di prove dell’origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con alcuni paesi terzi.
(2) Nel 1997 è stato creato un sistema paneuropeo di cumulo diagonale dell’origine tra la Comunità, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), esteso nel 1999 alla Turchia. Il 1 o maggio 2004 la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea.
(3) Nella riunione di Toledo del marzo 2002 i ministri del Commercio euromediterranei hanno deciso di estendere tale sistema ai paesi mediterranei, ad esclusione della Turchia, partecipanti al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995. Nella riunione dei ministri del Commercio euromediterranei di Palermo, il 7 luglio 2003, per consentire tale estensione è stato avallato un nuovo modello paneuromediterraneo di protocollo degli accordi euromediterranei, riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. In seguito all’esito del comitato misto CE — Isole Færøer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere anche le Isole Færøer nel sistema di cumulo diagonale paneuromediterraneo dell’origine.
(4) Sono già state o saranno adottate decisioni rispettivamente del consiglio di associazione o del comitato misto che introducono il nuovo protocollo paneuromediterraneo negli accordi euromediterranei e nell’accordo tra la CE e le Isole Færøer/la Danimarca.
(5) L’applicazione del nuovo sistema di cumulo diagonale implica l’uso di nuovi tipi di prove dell’origine preferenziale, consistenti in certificati di circolazione EUR-MED e dichiarazioni su fattura EUR-MED. Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto contemplare anche questi tipi di prova dell’origine preferenziale.
(6) Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell’origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale dovrebbe integrare una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1207/2001,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:
| 2) | «a): il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;» | «a) | il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;» |
|---|---|---|---|
| «a) | il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;» |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.»;
all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l’origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta in base ai documenti in questione.»;
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1 .
«ALLEGATO I Testo di immagine Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte. DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ( 1 ) sono originarie di ( 2 ) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ( 3 ). Dichiara ( 4 ): cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi). cumulo non applicato. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 1 ) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: “… descritte in questa fattura e contrassegnate … sono originarie di …”. ( 2 ) La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci. ( 3 ) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati. ( 4 ) Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine. ( 5 ) Luogo e data. ( 6 ) Nome e funzione nella società. ( 7 ) Firma.»
«ALLEGATO II Testo di immagine Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte. DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte: ( 1 ) ( 2 ) che sono regolarmente fornite a ( 3 ), sono originarie di ( 4 ) e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con ( 5 ). Dichiara ( 6 ): cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi). cumulo non applicato. La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al ( 7 ). Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 1 ) Descrizione. ( 2 ) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello. ( 3 ) Nome della società rifornita. ( 4 ) La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci. ( 5 ) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati. ( 6 ) Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine. ( 7 ) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi. ( 8 ) Luogo e data. ( 9 ) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società. ( 10 ) Firma.»
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