32006R1650•Regolamento (CE) n. 1650/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’Indonesia o della Malaysia
32006R1650Regulation11 nov 2006
del 7 novembre 2006
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’Indonesia o della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 769/2002 2 («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR/t sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Nel dicembre 2004, in seguito alla scoperta di pratiche di elusione effettuate tramite l’India e la Thailandia, le misure sono state estese dal regolamento (CE) n. 2272/2004 3 alle importazioni di cumarina spedita dall’India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’India o della Thailandia.
2. Richiesta
(3) Il 13 febbraio 2006 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda per l’apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC («la domanda»). La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto dell’unico produttore comunitario.
(4) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l’istituzione delle misure antidumping e antielusione sulle importazioni di cumarina originarie della RPC, la configurazione degli scambi abbia subito un cambiamento, come dimostra l’aumento notevole delle importazioni dello stesso prodotto dall’Indonesia e dalla Malaysia.
(5) Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo tramite l’Indonesia e la Malaysia di cumarina originaria della RPC. È stato inoltre affermato che non c’erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originarie della RPC.
(6) Infine, il richiedente ha presentato prove per cui gli effetti riparatori delle misure antidumping istituite sulla cumarina originaria della RPC risulterebbero compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di cumarina originarie della RPC sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cumarina dall’Indonesia e dalla Malaysia. Esistevano, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti e che tali prezzi erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della RPC.
3. Apertura
(7) Con il regolamento (CE) n. 499/2006 4 («il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC con le importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 15 del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932 21 00 16).
4. Inchiesta
(8) La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia e della Malaysia, ai produttori esportatori, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e al richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari citati nella domanda. Non sono noti produttori in Indonesia e in Malaysia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base o l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
(9) Non sono pervenute risposte dai produttori o dagli esportatori della RPC, dell’Indonesia e della Malaysia. Le autorità indonesiane hanno risposto che non è noto alcun produttore di cumarina nel loro paese.
5. Periodo dell’inchiesta
(10) L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o marzo 2005 al 28 febbraio 2006 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2002 sino alla fine del PI per esaminare il presunto cambiamento della configurazione degli scambi.
B. ESITO DELL’INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
a) Indonesia e Malaysia
(11) Nessun produttore o esportatore indonesiano o malese di cumarina si è manifestato o ha collaborato all’inchiesta. Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative alle esportazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia verso la Comunità sulla base dei dati disponibili. All’inizio dell’inchiesta, le autorità dell’Indonesia e della Malaysia erano state informate sulle conseguenze della mancata collaborazione, come previsto all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base.
b) RPC
(12) Nessun produttore o esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta.
(13) È stato comunicato alle società note che l’omessa collaborazione poteva comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(14) Il prodotto che sarebbe oggetto di elusione è, come indicato nel regolamento iniziale, la cumarina attualmente classificabile al codice NC ex 2932 21 00 . La cumarina è una polvere cristallina biancastra dall’odore caratteristico di fieno appena tagliato. È impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.
(15) La cumarina può essere ottenuta attraverso due diversi processi di sintesi, partendo dal fenolo (reazione di Perkin), o dall’o-Cresolo (reazione di Raschig). Tuttavia, la cumarina prodotta tramite questi due processi ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed è destinata alle stesse applicazioni.
(16) In mancanza di collaborazione delle parti in Indonesia e Malaysia, si deve concludere, in base alle informazioni disponibili e in mancanza di prove contrarie, che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse applicazioni. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. Cambiamento della configurazione degli scambi
(17) Come detto sopra, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato attribuito al trasbordo tramite l’Indonesia e la Malaysia.
Indonesia
(18) Dal momento che nessuna società indonesiana ha collaborato all’inchiesta, le esportazioni dall’Indonesia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all’esportazione e i quantitativi importati dall’Indonesia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione.
(19) Importazioni significative dall’Indonesia nella Comunità sono iniziate immediatamente dopo l’avvio della precedente inchiesta antielusione contro l’India e la Thailandia, al livello di 12,5 tonnellate nel 2004, 15 tonnellate nel 2005 e 10 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (pari all’1,7 % del consumo dell’UE). Parallelamente, le esportazioni cinesi verso l’Indonesia sono passate dalle 57 tonnellate del 2003 alle 83,8 tonnellate del periodo dell’inchiesta.
(20) Tenuto conto dell’omessa collaborazione e in mancanza di prove contrarie, si conclude che tra il 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta si è verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, l’Indonesia e la Comunità, dovuto al trasbordo di cumarina originaria della RPC tramite l’Indonesia.
Malaysia
(21) Dal momento che nessuna società malese ha collaborato all’inchiesta, le esportazioni dalla Malaysia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all’esportazione e i quantitativi importati dalla Malaysia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione.
(22) Le importazioni dalla Malaysia nella Comunità sono iniziate nel 2005, raggiungendo le 13 tonnellate nel 2005 e le 23 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (pari al 3,9 % del consumo dell’UE). Contemporaneamente, le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono passate dalle 23,6 tonnellate del 2004 alle 43,76 tonnellate del periodo dell’inchiesta.
(23) Tenuto conto dell’omessa collaborazione e in mancanza di prove contrarie, si conclude che tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta si è verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Comunità, dovuto al trasbordo di cumarina originaria della RPC tramite la Malaysia.
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica
Indonesia
(24) In mancanza di cooperazione e di prove contrarie, si conclude che, dato che importazioni significative sono iniziate immediatamente dopo l’apertura della precedente inchiesta antielusione contro l’India e la Thailandia, in parallelo con un aumento delle esportazioni cinesi di cumarina verso l’Indonesia, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato causato dalle misure antidumping e non da un’altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In proposito si osserva anche che non vi sono elementi indicanti l’esistenza di una vera produzione di cumarina in Indonesia.
Malaysia
(25) In mancanza di cooperazione e di prove contrarie, si conclude che, dato che le importazioni sono iniziate nel 2005, dopo l’estensione delle misure sulle importazioni di cumarina spedite dall’India alla Thailandia e che, in parallelo, le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono passate dalle 23,6 tonnellate del 2004 alle 43,76 tonnellate del 2005, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato causato dalle misure antidumping e non da un’altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In proposito si osserva anche che non vi sono elementi indicanti l’esistenza di una vera produzione di cumarina in Malaysia.
5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili
Indonesia
(26) Appare chiaro dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra che il cambiamento della configurazione delle importazioni comunitarie è legato all’applicazione di misure antidumping e antielusione. Sul mercato comunitario, le importazioni dichiarate come originarie dell’Indonesia erano inesistenti fino al 2003, ammontavano a 4 tonnellate nello stesso anno, a 12,5 nel 2004, a 15 nel 2005 e a 10 nel periodo dell’inchiesta, per un valore pari all’1,7 % del consumo europeo.
(27) L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dall’Indonesia sono avvenute a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione risultante dall’inchiesta iniziale, e molto al di sotto del valore normale iniziale.
(28) Di conseguenza, si conclude che il cambiamento dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dall’Indonesia hanno compromesso gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi di prodotti simili.
Malaysia
(29) Appare chiaro dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra che il cambiamento della configurazione degli scambi è legato all’applicazione di misure antidumping e antielusione. Prima del 2005 non vi erano importazioni di cumarina nella Comunità, mentre ammontavano a 13 tonnellate in tale anno e a 23 nel periodo dell’inchiesta.
(30) L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dalla Malaysia sono avvenute a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione risultante dall’inchiesta iniziale, e molto al di sotto del valore normale iniziale.
(31) Di conseguenza, si conclude che il cambiamento dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dalla Malaysia hanno compromesso gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi di prodotti simili.
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari
Indonesia
(32) Per determinare se fosse possibile provare l’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni di cumarina dall’Indonesia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(33) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, occorre dimostrare l’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari.
(34) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l’assicurazione, sulla base degli elementi contenuti nella domanda, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(35) Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI attuale, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping per le importazioni di cumarina dall’Indonesia nella Comunità. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è oltre il 100 %.
Malaysia
(36) Per determinare se fosse possibile provare l’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni di cumarina dalla Malaysia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(37) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l’assicurazione, sulla base degli elementi contenuti nella domanda, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(38) Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI attuale, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping per le importazioni di cumarina dalla Malaysia nella Comunità. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è oltre il 100 %.
C. MISURE
(39) Viste le suddette risultanze relative all’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore rispetto alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dall’Indonesia o dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o meno originario di quei paesi.
(40) Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.
(41) Conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispongono l’applicazione delle misure estese alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia entrate nella Comunità con la registrazione prevista dal regolamento di apertura.
D. RICHIESTE DI ESENZIONE
(42) Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo produttore di cumarina sia risultato esistere in Indonesia o Malaysia o si sia manifestato alla Commissione, i nuovi produttori che vogliano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dalla misura antidumping estesa dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. L’esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell’utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e vi sono elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l’eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.
(43) Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell’esenzione nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(44) Qualora sia concessa un’esenzione, il Consiglio modificherà di conseguenza il regolamento. Ogni esenzione sarà quindi oggetto di un controllo da parte della Commissione, per garantire il rispetto delle condizioni fissate.
E. PROCEDURA
(45) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere la misura antidumping definitiva in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , originaria della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario dell’Indonesia o della Malaysia (codice TARIC 2932 21 00 16).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/2006, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (322) 2956505
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio può decidere l’esenzione delle importazioni che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 dal dazio esteso a norma dell’articolo 1.
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. HEINÄLUOMA
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 ( GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1 ).
3 GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18 .
4 GU L 91 del 29.3.2006, pag. 3 .
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